| Ufficio | Sportello Unico Attività Produttive | 
| Descrizione | Costituisce uso occasionale di immobili a fini ricettivi l’uso di immobili, non destinati abitualmente a ricettività collettiva, in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all’anno, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all’art. 22 c. 1 della L.R. 9/2006, previo nulla osta del Comune. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.
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| Modalità di Presentazione | I soggetti di cui all’art. 22 della L.R. 9/2006 che vogliono usare occasionalmente a fini ricettivi immobili debbono darne comunicazione al Comune con contestuale richiesta di nulla osta. | 
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| Disciplina Sanzionatoria | La violazione delle disposizioni previste in materia di uso occasionale di immobili a fini ricettivi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 250,00 a € 500,00. 
 In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.
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| Normativa di Riferimento | L.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) | 
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                | Allegati | |  | PROCURA - Procura speciale per la firma e la trasmissione delle pratiche SUAP |  | 
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