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Strutture ricettive all’aria aperta

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneLe strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in tende, roulottes, unità abitative ed altri allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono campeggi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende, caravan, autocaravan o altri mezzi mobili di pernottamento.
I campeggi possono assumere la denominazione di campeggio di transito nel caso in cui offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante. I campeggi di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di quarantotto ore.
I campeggi possono assumere la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotati di impianti sportivi e di svago con annessi servizi commerciali e di ristorazione.
I campeggi aperti dopo l’entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di un’area di sosta, attrezzata ai sensi dell’art. 35 della L.R. 9/2006, non inferiore a mille metri quadrati di superficie. La sosta in tale area è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore.
Le caratteristiche e le tipologie delle strutture di cui al presente articolo sono determinate dalla Giunta Regionale.

Le strutture ricettive all’aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per la stagione estiva e invernale o per l’intero arco dell’anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi all’anno, a scelta dell’operatore.
Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi all’anno.

Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Nelle strutture ricettive all’aria aperta è consentita la presenza di piazzole per i turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all’interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e di allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi in misura superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva dell’esercizio solo in caso di avvenuto rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Nei periodi di chiusura delle strutture ricettive all’aria aperta è possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento dei clienti e i relativi accessori, purché gli stessi non siano utilizzati.

Nelle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta possono essere effettuate, a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, anche la somministrazione di pasti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, materiali per uso fotografico o di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo ad uso esclusivo delle medesime persone, fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.
Nelle strutture ricettive ‘ e all’aria aperta, la messa a disposizione, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all’attività principale, di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e simili non è subordinata alla presentazione di apposita SCIA né alla presenza di soggetti con la qualificazione professionale di estetista, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o al gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature dedicate, sulle controindicazioni al loro utilizzo e sulle precauzioni da adottare, nonché di segnalare la presenza di personale addetto alla vigilanza, anche mediante l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature.
Le attività di cui sopra possono essere affidate in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti
prescritti.

Modalità di PresentazioneChiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all’obbligo di comunicazione al Comune competente. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente.
La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modulo riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Il titolare di una struttura ricettiva che intende cessare l’attività deve darne comunicazione al Comune.
Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere comunicata al Comune competente. La chiusura è consentita per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura ricettiva.
I periodi di apertura e di chiusura per un periodo superiore agli otto giorni devono essere comunicati al Comune, nonché indicati nelle guide specializzate e nell’insegna della struttura ricettiva.

È necessario allegare copia ricevuta versamento diritti di istruttoria mediante accreditamento presso le seguenti coordinate bancarie IT83H0605569131000000009564 con causale “Diritti di istruttoria SUAP” o pagamento in contanti presso lo sportello URP (1esimo piano, lu-mer-ve 10-15:30, ma-gio 10-19, sa 9-13).

Disciplina SanzionatoriaÈ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio chiunque eserciti un’attività ricettiva alberghiera o all’aria aperta senza aver presentato la SCIA.
È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 300,00 a € 600,00 il titolare o il gestore di una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta che:
a) non espone le indicazioni per il pubblico;
b) omette di comunicare l’arrivo e le presenze dei clienti;
c) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.
È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00 il titolare o gestore di una struttura ricettiva alberghiera o all’aria aperta che:
a) attribuisce al proprio esercizio dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle consentite;
b) consente la sosta oltre il limite fissato dall’art. 11 c. 6 della L.R. 9/2006.
L’inosservanza dei periodi di apertura comunicati al Comune a cura del titolare o gestore di una delle strutture di cui al capo I comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00.
La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello indicato comporta l’applicazione, per le strutture ricettive all’aria aperta, di una sanzione amministrativa da euro 10,00 a € 30,00 per ogni persona in più ospitata e, per le strutture ‘ e all’aria aperta, di una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 per ogni persona in più ospitata.
I titolari o gestori delle strutture che forniscono alimenti e bevande o esercitano una delle altre attività accessorie di cui all’art. 18 della L.R. 9/2006 a favore di persone non autorizzate ai sensi della medesima legge sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.
La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall’art. 40 c. 3 della L.R. 9/2006, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 a € 750,00; l’omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 350,00 a€ 1.050,00; l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione della sanzione da € 750,00 a € 2.250,00.
Per la violazione delle norme non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.
In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.

Il Comune, previa diffida, sospende l’esercizio dell’attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi quando venga meno uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione oppure la rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando le eventuali prescrizioni cui adempiere.
Il Comune dispone la cessazione dell’attività:
a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;
b) il titolare o il gestore non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte con il provvedimento di sospensione nel termine indicato;
c) il titolare o il gestore, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di presentazione della SCIA o sospenda l’attività per un periodo superiore a quello indicato all’art. 16 c. 3 della L.R. 9/2006.

Normativa di RiferimentoL.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)

Allegati
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