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Media e grande struttura di vendita

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneLe medie struttura di vendita, come definite dall’art. 10 della L.R. 27/2009 sono le strutture aventi superficie di vendita da 251 mq fino a 2.500 mq. Le grandi struttura di vendita, come definite dalla medesima norma, sono le strutture aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq.
L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali.
I requisiti morali e professionali (in caso di impresa operante nel settore alimentare) sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009.

Modalità di PresentazioneL’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media e grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. L’istanza dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La domanda di rilascio dell’autorizzazione di una grande struttura di vendita è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della Provincia e un rappresentante del Comune. La conferenza di servizi di cui sopra decide in base alla conformità dell’insediamento a quanto previsto dal R.R. 1/2015 nonché agli strumenti urbanistici vigenti e al rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale.

Quanto alle medie strutture di vendita, il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché stabilisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui sopra.

Quanto alle grandi strutture di vendita, la domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il Comune non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

Il subingresso, riduzione della superficie di vendita e affidamento in gestione di reparto è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

L’affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell’art. 57 della L.R. 27/2009 non costituisce subingresso.
Il titolare dell’esercizio commerciale presenta la SCIA al Comune sede dell’esercizio medesimo, allegando copia del contratto di gestione e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi da parte del gestore.
Il gestore può iniziare l’attività dalla data di presentazione della SCIA, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, fiscali, igienico-sanitarie e di sicurezza.
Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto di gestione, il titolare invia al Comune una comunicazione concernente il ripristino della attività in capo al medesimo titolare.

Il subentrante per causa di morte in una attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all’art. 9 della L.R. 27/2009.
L’attività di commercio, previa comunicazione al Comune competente, può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi.
Su richiesta dell’interessato, effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione di cui sopra, il Comune può concedere la proroga della sospensione di ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità.
La cessazione dell’attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, con l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione o della SCIA, del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita dell’esercizio.

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale dell’impresa e il trasferimento della sede legale che non comporta il trasferimento dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra modifica societaria che non determina subingresso ai sensi dell’art. 58 della L.R. 27/2009 sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune. Alla comunicazione va allegata copia conforme dell’atto di modifica ai sensi del codice civile ovvero dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante relativa alle modifiche intervenute.
Nel caso di modifica della rappresentanza legale, la società presenta al Comune la relativa comunicazione, allegando una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali in capo al nuovo o ai nuovi rappresentanti ovvero indicando il nominativo del preposto all’attività.

Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Titolo II della L.R. 27/2009, nonché di quelle contenute nel R.R. 1/2015, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 02/03/2015 n. 1(Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

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