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Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneCostituisce uso occasionale di immobili a fini ricettivi l’uso di immobili, non destinati abitualmente a ricettività collettiva, in via eccezionale, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente i novanta giorni all’anno, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all’art. 22 c. 1 della L.R. 9/2006, previo nulla osta del Comune.
Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

Modalità di PresentazioneI soggetti di cui all’art. 22 della L.R. 9/2006 che vogliono usare occasionalmente a fini ricettivi immobili debbono darne comunicazione al Comune con contestuale richiesta di nulla osta.

Disciplina SanzionatoriaLa violazione delle disposizioni previste in materia di uso occasionale di immobili a fini ricettivi comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 250,00 a € 500,00.

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.

Normativa di RiferimentoL.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)

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