Noleggio senza conducente

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL’attività di noleggio di veicoli senza conducente si concretizza quando un’azienda (locatore), dietro corrispettivo, mette a disposizione del cliente (locatario), per le esigenze di quest’ultimo un veicolo. Si individuano per veicoli quelli definiti dall’art. 46 del C.d.S. e classificati dall’art. 47 dello stesso C.d.S. Tuttavia fra i veicoli muniti di carta di circolazione possono essere adibiti a noleggio (locazione senza conducente come da dicitura del C.d.S.) solo quelli previsti dall’art. 84 del medesimo Codice. Pertanto varie tipologie di veicoli possono essere adibiti a noleggio quali ad esempio biciclette, autovetture, veicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, veicoli ad uso speciale ed adibiti al trasporto di cose, ecc. I veicoli debbono essere immatricolati “uso conto terzi”. L’attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (es. carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia). Gli esercenti il noleggio di veicoli senza conducente hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune in cui e’ la sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio si presenta la SCIA. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Prefetto. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina SanzionatoriaIl Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi rivisti dall’art. 11 c. 2 del T.U.L.P.S. per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Normativa di RiferimentoD.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
D.P.R. 19/12/2001 n. 481 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente)

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