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Outlet

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL’outlet è una attività commerciale professionale nel cui ambito si vendono merci del settore non alimentare, identificate da un unico marchio, che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della vendita stessa o presentano lievi difetti non occulti di produzione e prodotti campionari.
La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all’attività commerciale.
È vietato porre in vendita negli outlet merci diverse da quelle identificate dai marchi dell’unica azienda produttrice.
I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti le vendite straordinarie e promozionali.
I requisiti morali sono stabiliti rispettivamente dall’art. 8 della L.R. 27/2009.

Modalità di PresentazioneGli outlet possono assumere la forma di esercizio di vicinato, media struttura di vendita, grande struttura di vendita o centro commerciale, pertanto per le modalità di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o dell’istanza dovranno essere seguite le indicazioni riportate nelle schede relative alle suddette forme di commercio.
La SCIA o l’istanza dovranno essere compilate sugli appositi modelli riportato in calce e presentati insieme alla documentazione richiesta.

L’affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell’art. 57 della L.R. 27/2009 non costituisce subingresso.
Il titolare dell’esercizio commerciale presenta la SCIA al Comune sede dell’esercizio medesimo, allegando copia del contratto di gestione e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi da parte del gestore.
Il gestore può iniziare l’attività dalla data di presentazione della SCIA, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, fiscali, igienico-sanitarie e di sicurezza.
Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto di gestione, il titolare invia al Comune una comunicazione concernente il ripristino della attività in capo al medesimo titolare.

L’attività di commercio, previa comunicazione al Comune competente, può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi.
Su richiesta dell’interessato, effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione di cui sopra, il Comune può concedere la proroga della sospensione di ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità.
La cessazione dell’attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, con l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione o della SCIA, del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita dell’esercizio.

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale dell’impresa e il trasferimento della sede legale che non comporta il trasferimento dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra modifica societaria che non determina subingresso ai sensi dell’art. 58 della L.R. 27/2009 sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune. Alla comunicazione va allegata copia conforme dell’atto di modifica ai sensi del codice civile ovvero dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante relativa alle modifiche intervenute.
Nel caso di modifica della rappresentanza legale, la società presenta al Comune la relativa comunicazione, allegando una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali in capo al nuovo o ai nuovi rappresentanti ovvero indicando il nominativo del preposto all’attività.

Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Titolo II della L.R. 27/2009, nonché di quelle contenute nel R.R. 1/2015, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Ferma restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole, l’uso della denominazione di outlet in violazione dell’art. 17 della L.R. 27/2009 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 30.000,00. In caso di violazione grave o di recidiva, il Comune ove ha sede l’esercizio dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a trenta giorni.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 02/03/2015 n. 1(Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

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