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Attività di panificazione

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL’attività di produzione del pane, disciplinata dall’art. 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n. 248, è un’attività artigianale o industriale e pertanto l’impresa deve iscriversi al registro delle imprese (e all’albo degli artigiani se attività artigianale), e non è da ritenersi un’attività commerciale, in quanto può vendere solo i propri prodotti e solamente nei locali di produzione ovvero in locali ad essi adiacenti. All’interno dei panifici è possibile consumare i prodotti della panificazione senza necessità di altro titolo autorizzativo, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Consumo sul posto, quindi, ma solo con posate usa e getta e su piani di appoggio. Prima dell’inizio dell’attività occorre prioritariamente chiedere ed ottenere:
• l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
• il titolo abilitativo edilizio;
• il permesso di agibilità dei locali;
• l’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva (che può essere assunta sia dal titolare sia da persona incaricata dal titolare), che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di panificazione è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina SanzionatoriaIl comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 223/2006 dispone poi che, per lo svolgimento delle attività di panificazione senza rispettare le prescrizioni indicate nello stesso articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00. Con l’applicazione della sanzione amministrativa, inoltre, in caso di particolare gravità o in caso di recidiva (due violazioni identiche nell’anno), sarà possibile applicare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni (art. 22 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114) ovvero ordinare la chiusura del panificio “nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2 (art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98). L’autorità competente in materia è il Sindaco del luogo in cui le violazioni si sono verificate.

Normativa di RiferimentoD.Lgs. 31/03/1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’art. 4 c. 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59)
Art. 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale)
D.G.R. Marche 10/03/2014 n. 240 (L.R. 7/2011, art. 1. Approvazione modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – per l’esercizio delle attività di acconciatore, di laboratorio di panificazione, di estetista, di tintolavanderia e di lavanderia a gettoni)

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