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Imprenditore agricolo – Vendita diretta di prodotti

UfficioSportello Unico Attività produttive
DescrizioneGli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’esercizio della vendita diretta dei suddetti prodotti potrà avvenire con le seguenti modalità:
¿ in locale aperto al pubblico;
¿ in forma itinerante;
¿ con la forma del commercio elettronico.

Per esercitare l’esercizio della vendita diretta in qualità di imprenditore agricolo e quindi continuare a non applicare le disposizioni in materie di commercio di cui al D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e della L.R. 10/11/2009 n. 27, occorre che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente non sia stato superiore a € 160.000,00 (per gli imprenditori individuali) ovvero a € 4.000.000,00 (per le società).
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola ovvero per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o su aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità a qualunque titolo ed anche se si tratti di terreni diversi da quelli su cui è svolta l’attività di produzione, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio di attività.

Modalità di PresentazioneL’esercizio della vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è soggetta alla presentazione di una comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione (per la forma itinerante e il commercio elettronico) o al Comune in cui si intende esercitare la vendita (in locali aperti al pubblico). La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Normativa di RiferimentoArt. 2135 c.c.
D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

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