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Strutture ricettive extra-alberghiere

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneSono attività ricettive rurali quelle esercitate in fabbricati, siti nelle zone agricole definite dall’art. 1 della L.R. 08/03/1990 n. 13 o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Non rientrano tra le attività ricettive rurali le attività agrituristiche.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, non in forma di impresa e al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o familiari. Nelle case per ferie possono essere ospitati i dipendenti di altri enti, associazioni o aziende e i loro familiari, sulla base di apposita convenzione. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 esercitano l’attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, gestite da enti e associazioni operanti senza scopo di lucro, attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, nonché degli iscritti ad associazioni appartenenti alla International Youth Hostel Federation (IYHF).

Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù devono essere garantite la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi che consentano di raggiungere le finalità perseguite con la loro istituzione. Nelle medesime strutture è consentita la somministrazione di cibi e bevande, con esclusione delle bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore al ventuno per cento, limitatamente alle sole persone alloggiate e ad altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

La disciplina delle case per ferie si applica ai pensionati universitari, case della giovane, foresterie e simili, comprese quelle degli Enti regionali per il diritto allo studio, che forniscono servizi riconducibili all’attività turistico-ricettiva.

Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità le strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio.

Nell’ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto dei quattordici anni, aperte nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico del bambino.
In esse deve essere garantita la presenza di personale specializzato e di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
Nell’ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani le strutture ricettive, caratterizzate dal tipo di clientela individuata in persone anziane, aperte solitamente nel periodo delle vacanze estive o invernali e finalizzate al soggiorno in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale. In essi deve essere garantita la presenza di personale medico o deve essere assicurata, tramite convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.
Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 2 quelle destinate all’assistenza alle persone anziane.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione.

Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
All’interno della tipologia delle case e appartamenti per vacanze, sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.
Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.
Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) ricevimento ospiti.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.
L’utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta il cambio di destinazione d’uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Le strutture di cui sopra devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta Regionale.

Modalità di PresentazioneChiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui sopra presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente.
La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modulo riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. E’ consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

È necessario allegare copia ricevuta versamento diritti di istruttoria mediante accreditamento presso le seguenti coordinate bancarie IT83H0605569131000000009564 con causale “Diritti di istruttoria SUAP” o pagamento in contanti presso lo sportello URP (1esimo piano, lu-mer-ve 10-15:30, ma-gio 10-19, sa 9-13).

Disciplina SanzionatoriaChiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 500,00 a € 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 250,00 a € 500,00.
La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall’art. 40 c. 3 della l.R. 9/2006 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 a € 750,00; l’omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 350,00 a € 1.050,00; l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione della sanzione da € 750,00 a € 2.250,00.
La mancata comunicazione di cui all’art. 43 della L.R. 9/2006 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui sopra comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.
Per la violazione delle norme non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.

Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all’art. 28 c. 1 della L.R. 9/2006.
Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.

Normativa di RiferimentoL.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
D.G.R. Marche 17/09/2007 n. 1011 (Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)
D.G.R. Marche 10/03/2008 n. 310 (Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)
D.G.R. Marche 16/03/2009 n. 427 (Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)
D.G.R. Marche 17/05/2010 n. 800 (Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)

Allegati
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