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Agenzia d’affari

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizionePer agenzia d’Affari si intende l’impresa che effettua con il carattere della professionalità e a scopo di lucro, una attività di intermediazione per l’assunzione di affari altrui e la conseguente trattazione prestandone l’opera a chiunque ne faccia richiesta (art. 205 del R.D. 06/05/1940 n. 635 Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) con esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore come ad esempio agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, di viaggio, immobiliari.
È importante quindi sottolineare che “l’agenzia di affari” si configura solo:
• quando l’attività è svolta in forma continuativa e imprenditoriale, e quindi, per il disposto dell’art. 2082 del c.c., quando trattasi di un’attività “economica” organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi e quindi con finalità di lucro;
• quando l’attività è “caratterizzata da un’organizzazione oggettiva che dia alla stessa l’impronta di una certa continuità e pubblicità” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 6104 del 19 giugno 1985);
• quando la prestazione d’opera è offerta a favore di chiunque ne faccia richiesta.
Con il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 sono state trasferite al Comune, in particolare, le competenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie nonché, in generale, quelle concernenti tutte le agenzie di affari di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni (per la cui apertura è necessaria l’autorizzazione della Questura). Restano escluse anche le agenzie di affari per la quale esiste una specifica regolamentazione (assicurazioni, cambio, prodotti finanziari, etc.).
Ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. è ammessa la rappresentanza.
Ai sensi dell’art. 120 del T.U.L.P.S. gli esercenti delle agenzie sono obbligati a tenere un registro giornaliero degli affari e tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tariffa nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di carta d’identità o altro documento fornito di fotografia proveniente dall’amministrazione dello Stato. Il registro deve indicare di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del mittente, la data e la natura della commissione, l’onorario pattuito e l’esito dell’operazione, deve essere vidimato dal Comune e conservato dall’esercente per un quinquennio a partire dalla data di chiusura e a disposizione degli organi di controllo.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Normativa di RiferimentoR.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 06/06/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

Allegati
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