Pubblico spettacolo permanente, temporaneo (oltre un giorno) e viaggiante

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizionePer intrattenimento si deve intendere ciò che è cagione di divertimento e che implica la partecipazione attiva all’evento.
Per promuovere manifestazioni di tal tipo sussiste l’obbligo di darne avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 e ne informa tempestivamente il Questore.
Tale comunicazione deve, in particolare, tenere conto dei limiti sonori disposti dalla Legge 10/06/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 14/11/1997 oltre che del Piano di Zonizzazione Acustica adottato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2015.

Modalità di PresentazionePrima di avviare lo spettacolo in forma permanente, temporanea (oltre un giorno) e viaggiante, il richiedente deve inoltrare una richiesta di licenza ai sensi dell’art. 69 T.U.L.P.S. con l’indicazione delle proprie generalità, l’indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni, dichiarazione che indichi la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività.
Per le manifestazioni o spettacoli fino a 200 persone, la richiesta deve essere avanzata almeno 8 giorni liberi (esclusi festivi) prima dell'inizio dello spettacolo o manifestazione. Per le manifestazioni o spettacoli oltre le 200 persone, la richiesta deve essere avanzata almeno 15 giorni liberi (esclusi festivi) prima dell'inizio dello spettacolo o manifestazione.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 presentata allo sportello unico per le attività produttive (si veda l’apposita Sezione).

Disciplina SanzionatoriaL’esercizio abusivo di una attività di spettacolo o trattenimento è sanzionato in via amministrativa dall’art. 666 del c.p. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00.
Inoltre è prevista la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza e se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

Normativa di RiferimentoR.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 06/06/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Legge 10/06/1985 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
Piano di Zonizzazione Acustica adottato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2015

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