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Giochi leciti

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneIl Comune si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
L’installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del T.U.L.P.S. può avvenire:
a) negli esercizi pubblici in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 (bar, caffé ed esercizi assimilabili, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, stabilimenti balneari, alberghi e strutture ricettive assimilabili, circoli privati ed enti assimilabili, ecc.) e 88 (agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, sale destinate al gioco del Bingo);
b) in altri esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell’art. 86 TULPS o di cui all’art. 88 TULPS, in altre aree aperte al pubblico od in circoli T.U.L.P.S. stabilisce che l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell’art. 110 è vietato ai minori di anni 18, prevedendo, per i trasgressori, sanzioni pecuniarie e accessorie (chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni).

Limiti:
Sono tre i provvedimenti ministeriali che disciplinano il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c), del TULPS che possono essere installati: il Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003, il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007, il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/07/2011: tali decreti dettano inoltre le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi. Pertanto sulla base della tipologia di esercizio è possibile orientarsi secondo quanto segue:
a) bar, caffé ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande: é installabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. II numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti: a installabile un apparecchio o congegno ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. II numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione: a installabile un apparecchio o congegno ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. II numero di tali apparecchi o congegni non pub essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di ospitalità: a installabile un apparecchio o congegno ogni 20 camere. II numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6;
e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box: è installabile un apparecchio ogni 10 metri quadrati di superficie del locale;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande: si osservano le disposizioni delle precedenti lettere a) oppure b), con esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di II autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.: è installabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. II numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.: é installabile un apparecchio o congegno ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. II numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

La tabella dei giochi leciti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell’esercizio. Nelle sale da biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

Modalità di PresentazioneLa nuova installazione, la modifica (aggiunta/cessazione nei limiti di contingentamento di cui sopra) e la cessazione (totale o parziale di alcune tipologie di gioco ma non dell’intera attività) di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. sia in esercizi pubblici in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. sia in altri esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma dell’art. 86 T.U.L.P.S. o di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune, L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina SanzionatoriaLa disciplina sanzionatoria per l’utilizzo abusivo o irregolare di apparecchi o congegni da trattenimento è prevista dal T.U.L.P.S., al quale però si affiancano altre disposizioni previste da leggi speciali e dal codice penale.
Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie sono previste anche sanzioni amministrative accessorie, in particolare:
- CONFISCA: l’art. 110 c. 9-bis T.U.L.P.S. dispone che per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’art. 20 c. 4 della Legge 24/11/1981 n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso;

- BLOCCO DEI NULLA OSTA: l’art.110 c. 9 let. e) dispone che nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITà: se l’autore degli illeciti di cui all’art. 110 c. 9 è titolare di licenza ai sensi dell’art. 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 25/10/1991 n. 287 così come modificata ed intragrata dal D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della Legge 24/11/1981 n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616. I medesimi provvedimenti sono disposti dal Questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’art. 88;
- SOSPENSIONE CAUTELARE DELL’ATTIVITà: l’art. 110 c. 11 T.U.L.P.S. individua una misura interdittiva cautelare. Il Questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria.

Normativa di RiferimentoR.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 06/06/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Decreto Interdirettoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003
Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007
Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/07/2011

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