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Tintolavanderia – Lavanderia a gettoni

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL’attività professionale di tintolavanderia è disciplinata dalla legge 22 febbraio 2006 n. 84, che ha assicurato l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente e dalla legge regionale 05/12/2011 n. 25.
La normativa definisce i presupposti e i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia, che viene definita come “l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra”.
L’art.2 della legge stabilisce alcuni requisiti essenziali di abilitazione professionale per coloro che intendono esercitare l’attività. Infatti, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante e di posteggio.
Per lavanderia a gettoni, ai sensi dell’art. 4-bis della legge regionale 25/2011, si intende l’attività esercitata in un apposito spazio, di noleggio di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni distribuiti tramite macchine cambiavalute presenti all’interno dell’esercizio. È vietata la presenza di personale anche per l’espletamento di attività accessorie.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina SanzionatoriaAi sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 25/2001:
“Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:
a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale: da € 1.000,00 a € 5.000,00;
b) per lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio: da € 500,00 a € 1.000,00;
c) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della SCIA: da € 1.000,00 a € 5.000,00;
d) per l’esercizio dell’attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da € 1.000,00 a € 5.000,00;
e) per la mancata presentazione della SCIA in caso di ampliamento dei locali: da € 250,00 a € 1.000,00;
f) per la mancata presentazione della SCIA in caso di trasferimento in altra sede: da € 1.000,00 a € 4.000,00;
g) per la mancata esposizione di copia della SCIA nei locali destinati all’attività: da € 250,00 a € 500,00;
h) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di trasferimento ad altri dell’azienda: da € 250,00 a € 1.000,00;
i) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da € 250,00 a € 1.000,00;
l) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da € 250,00 a € 800,00;
l bis) per l’inosservanza del divieto di cui all’articolo 4-bis, comma 6: da € 1.000,00 a € 5.000,00;
m) per la mancata comunicazione prevista dall’articolo 9, comma 1: da € 1.000,00 a € 5.000,00.
Il Comune esercita le attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività nonché il possesso dell’abilitazione professionale in capo al Responsabile tecnico. Sono fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.

Normativa di RiferimentoLegge 22/02/2006 n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia)
L.R. 05/12/2011 n. 25 (Disciplina dell’attività di tintolavanderia)
D.G.R. Marche 10/03/2014 n. 240 (L.R. 7/2011, art. 1. Approvazione modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – per l’esercizio delle attività di acconciatore, di laboratorio di panificazione, di estetista, di tintolavanderia e di lavanderia a gettoni)

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