'Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e sotto costo

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneLe vendite straordinarie, con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:
a) le vendite di liquidazione
b) le vendite di fine stagione.
Le vendite di cui sopra devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
Le merci in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della
varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il
riferimento alle vendite fallimentari.
L’esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane.
Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell’inventario presentato al Comune.
Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e in caso di cessazione di attività provvede d’ufficio all’ordine di chiusura dell’esercizio.
Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell’esercizio per un periodo di quindici giorni.
Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, l’esercente non può richiedere l’apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima.
È vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell’attività commerciale e trasferimento di sede.

Per vendite di fine stagione (saldi) si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale (salvo che per il settore alimentare).
La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
È vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento.
Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all’interno dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

Le vendite sottocosto sono quelle effettuate dall’esercente ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto o diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Ai fini dell’individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Per effettuare una vendita sottocosto l’esercente è tenuto inoltre a rispettare le seguenti regole:
• può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno;
• ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni;
• il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50 (Il D.P.R. n. 218/2001 non definisce il termine “referenze” ma si ritiene che con questo termine il legislatore voglia riferirsi ad un determinato prodotto, individuato sia come marca che come denominazione del prodotto);
• non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Al fine di tutelare il consumatore la normativa prevede una corretta informazione al consumatore.
L’esercente quindi, che intende effettuare le vendite sottocosto, anche quelle non soggette all’obbligo della comunicazione, deve dare:
a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara e inequivocabile: dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza, del periodo temporale della vendita, delle relative circostanze nel caso dei prodotti per i quali è sempre consentita la vendita sottocosto;
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale;
c) in caso di impossibilità a rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni pubblicizzate per la vendita sottocosto, immediata comunicazione della fine anticipata dell’offerta con i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per l’offerta.
È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 27/01/1992 n. 109;
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Modalità di PresentazioneL’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione.

Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale.

L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell’inizio (salvo che per il settore alimentare).

La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno dieci giorni prima dell’inizio. Le vendite sottocosto sempre ammissibili non sono soggette a comunicazione.

Disciplina SanzionatoriaPer quanto riguarda le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, la violazione delle prescrizioni di cui sopra di cui al Titolo II della L.R. 27/2009 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Per l’inottemperanza alla disciplina delle vendite sottocosto la normativa prevede:
• una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3098,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 1032,00);
• in caso di particolare gravità o di recidiva l’eventuale sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (la recidiva si verifica quando la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno nel medesimo punto vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta).

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
D.P.R. 06/04/2001 n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15 comma 8 del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114)

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