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Pubblici esercizi – SAB Circolo privato aderente

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL’art. 18 della Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e che sono proibite unicamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ai cittadini quindi è riconosciuto e tutelato costituzionalmente il diritto ad associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione.
Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc..) comuni e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).
Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.
A questa piena e completa libertà pochi limiti sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti:
• la vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina della normativa regionale in materia;
• l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 235/2001;
• le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente se sono rivolte esclusivamente ai soci;
• i locali ove si svolgono l’attività sono soggetti alle norme previste per la tutela della salute e della incolumità delle persone (agibilità, sorvegliabilità, ecc..)
• sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale (gioco d’azzardo, ecc.).

Quanto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il D.P.R. 04/04/2001 n. 235 suddivide in due tipologie i circoli privati e precisamente:
1) associazioni e circoli ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell’Interno;
2) associazioni e circoli NON ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

Quanto agli spettacoli e trattenimenti pubblici, la disciplina è contenuta nel capo I del titolo III del T.U.L.P.S. che, all’art.68, prescrive che senza licenza del Questore (oggi Sindaco) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Quando però le attività di cui all’art. 68 si svolgono all’interno di un circolo privato non necessità alcuna licenza di polizia tranne nell’ipotesi formulata dall’art. 118 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.: questo articolo infatti prevede che la licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d’invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Quanto agli apparecchi da gioco leciti, è possibile installare nei circoli apparecchi di cui all’art. 110 cc. 6 e 7 T.U.L.P.S. secondo le prescrizioni contenute nella normativa vigente.


Quanto alla sorvegliabilità dei locali , il D.M. 17/12/1992 n. 564 prevede che per i circoli privati con somministrazione:
• i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;
• all’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.
All’istanza va allegata una dichiarazione di conformità di conformità tecnica dei locali.

Quanto all’attività di vendita al dettaglio di prodotti esclusivamente a favore di aderenti a circoli privati la disciplina è contenuta nell’art. 21 della L.R. 27/2009. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali.

Modalità di PresentazioneLe associazioni e circoli ADERENTI per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Nella SCIA, il legale rappresentante (che riveste solitamente il ruolo di Presidente del circolo) deve dichiarare:
a) l’ente nazionale cui il circolo aderisce;
b) il tipo di attività di somministrazione;
c) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l’associazione non esercita attività lucrativa ai sensi dell’art. 111 cc. 3, 4-bis e 4-quinquies del T.U.I.R.;
e) che il locale è conforme alle norme edilizie, igienico-sanitarie e ai criteri di sicurezza (sulla sorvegliabilità dei locali) e, in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
La SCIA deve contenere in allegato copia in carta semplice dell’atto costitutivo e dello Statuto.
La SCIA deve contenere la dichiarazione di aver presentato o di presentare contestualmente la NIA.
Per l’esercizio dell’attività è necessario il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59.
Non è necessario il possesso di alcun requisito professionale.
Va comunicata al Questore la vendita o il consumo di bevande alcoliche anche se effettuata nei confronti dei soci (D.L. 79/2012).
La scia tiene luogo anche di licenza ai fini dell’art. 86 del T.U.L.P.S.
La SCIA ha validità illimitata. Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella segnalazione di inizio attività ovvero la cessazione dell’attività stessa deve essere comunicata al Comune.

Disciplina SanzionatoriaIn caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del TULPS.
L’organo comunale competente ordina la cessazione delle attività autorizzate svolte in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

Normativa di RiferimentoR.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 06/06/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
D.P.R. 04/04/2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati)
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)

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