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Attività agrituristiche

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizionePer attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate, anche in forma societaria o in associazione tra loro, dagli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c., singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (artt. 3 e 11 L.R. 14/11/2011 n. 21).
Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis c.c., nonché di personale dipendente regolarmente assunto per l’attività aziendale o di collaboratori associati. È consentito il ricorso a lavoratori esterni all’impresa agricola solo per lo svolgimento delle attività e dei servizi complementari, purché il personale normalmente impiegato per l’ordinaria gestione e organizzazione dell’attività primaria risulti numericamente superiore (art. 11 L.R. 21/2011).

Rientrano fra le attività agrituristiche (art. 3 L.R. 21/2011):
a) la fornitura di alloggio in appositi locali dell’azienda, con la somministrazione eventuale della prima colazione;
b) l’ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
c) la somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;
d) l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, inclusa la mescita dei vini;
e) l’organizzazione di attività, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, a carattere ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionistico e di ippoturismo, svolte sia all’interno che all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa e anche in convenzione con gli enti locali;
f) fattoria didattica;
g) attività e servizi complementari di cui all’art. 10 della L.R. 21/2011 e all’art. 8 del Regolamento Regionale 04/11/2013 n. 6 (centri benessere, centri termali, fattorie della salute, centri sportivi e simili, attività convegnistica).

Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico, utilizzando le denominazioni “agriturismo” e “agrituristico”, ecc. solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 12 della L.R. 21/2011 e in possesso dell’Autorizzazione/S.C.I.A. di cui all’articolo 13 della medesima L.R.

Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola (art. 4 della L.R. 21/2011), che deve comunque rimanere principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all’attività agricola è superiore a quello attribuito all’attività agrituristica secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento regionale 6/2013 e dagli Allegati 1 e 2 del medesimo Regolamento. Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che danno ospitalità completa a non più di dieci persone o somministrano fino a venti pasti giornalieri oppure accolgono autocaravan, roulotte e tende per un numero massimo di quattro a piazzola per una superficie agricola minima utilizzabile di almeno due ettari.

Pertanto i requisiti da possedere per la presentazione della richiesta, sono:
1. essere imprenditore agricoli di cui all’art. 2135 c.c.;
2. essere iscritti all’elenco regionale degli operatori agrituristici;
3. l’attività agrituristica deve risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque rimanere principale.

L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo (art. 6 Legge 20/02/2006 n. 96).

Le attività agrituristiche che esercitano anche l’attività di somministrazione di pasti e bevande sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 21/2011 e dall’art. 5 del Regolamento regionale 6/2013.

Alle attività agrituristiche è consentita, ai sensi dell’art. 10 della Legge 96/2006, la vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.
Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne (art. 2 Legge 96/2006).

La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore (art. 5 l.r. 21/2011):
a) per la sola ospitalità in alloggi: a quaranta posti letto. È consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;
b) per la sola sosta in spazi aperti: a venticinque piazzole. In questo caso l’azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari;
c) per l’ospitalità in alloggi e la sosta in spazi aperti: al massimo di ottanta persone alloggiate;
d) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite è elevabile a cento posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del 65 per cento dalla propria azienda e un’ulteriore quota pari ad almeno il 20 per cento è costituita da prodotto tracciato o tracciabile proveniente da aziende singole o associate della Regione. Il numero massimo di pasti che l’azienda può somministrare nel corso dell’anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e dalla capacità di autoapprovvigionamento.

Le aziende agricole che offrono ospitalità sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero massimo di cinque simboli come da modello riportato nell’Allegato 4. La denuncia dei requisiti posseduti dall’azienda è effettuata contestualmente alla presentazione della SCIA, utilizzando la scheda di cui all’Allegato 5 (art. 11 Regolamento Regionale 6/2013). Entro il 22/11/2016, le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi delle precedenti normative devono presentare al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente la classificazione posseduta, utilizzando la scheda di cui all’Allegato 5 del Regolamento Regionale 6/2013 (art. 16 R.R. 6/2013 così come modificato dalla L.R. 09/04/2015 n. 5).

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di lusso, che i fabbricati strumentali all’attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni, facendo riferimento alla data di abitabilità o agibilità. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali nonché negli immobili destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo, che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato purchè ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali (art. 16 L.R. 21/2011).

Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui all’art. 14 del Regolamento Regionale 6/2013 ed all’Allegato 6 del medesimo Regolamento.
Le aziende agrituristiche devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici (art. 19 L.R. 21/2011).

Lo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’art. 5 della Legge 30/12/1991 n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Ai sensi dell’art. 12 della Legge 96/2006 sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del D.Lgs. 18/05/2001 n. 226 e s.m.i., ivi compresa la pesca-turismo.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività agrituristica è subordinato alla presentazione di SCIA per l’avvio dell’attività al Comune (art. 13 L.R. 21/2011) e all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, presso la competente struttura regionale (artt. 11 e 12 L.R. 21/2011).

Le aziende che esercitano le attività agrituristiche sulla base delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 03/04/2002 n. 3 e non rinnovate ai sensi della L.R. medesima, presentano la SCIA di cui all’art. 13 della L.R. 21/2011 entro il 15 dicembre 2015. La mancata presentazione della SCIA oltre tale data determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 c. 1 della L.R. 21/2011 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 - art. 48 L.R. 21/2011).

In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell’attività esercitata, il titolare deve darne notizia al Comune dove hanno sede gli immobili, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge (art. 13 L.R. 21/2011).

L’operatore agrituristico è tenuto a comunicare al Comune competente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta alla competente struttura organizzativa regionale. In ogni caso l’operatore agrituristico è tenuto all’aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale (art. 13 L.R. 21/2011).

Gli operatori agrituristici sono inoltre tenuti a (art. 14 L.R. 21/2011):
a) comunicare l’eventuale sospensione dell’attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente;
b) prevedere, nel caso di attività non annuale, un periodo di apertura nell’arco dell’anno solare pari ad almeno quattro mesi, frazionabili in mesi, settimane o giorni a discrezione dell’operatore, rispettando i periodi di apertura e chiusura stabiliti;
c) esporre al pubblico una copia del titolo abilitativo;
d) esercitare l’attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla L.R. 21/2011 e dal Regolamento Regionale 6/2013, riportati nella SCIA, nonché delle tariffe esposte ai sensi dell’art. 15 della L.R. 21/2011;
e) provvedere alla registrazione e alla denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
f) comunicare gli arrivi e le partenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;
g) mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall’azienda;
h) esporre al pubblico l’elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell’azienda.

Disciplina SanzionatoriaAi sensi dell’art. 23 della L.R. 21/2001:
L’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00. Contestualmente, il Comune dispone la chiusura dell’esercizio.
Chiunque contravviene al divieto di cui all’art. 11 c. 3 (divieto di usare le denominazioni di agriturismo e simili se non si è operatori agrituristici), è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 12.000,00.
L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 per:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell’attività indicate nella SCIA;
b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche;
d) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dalla L.R. 21/2011 in merito alla somministrazione di alimenti e bevande;
e) violazione degli obblighi di cui alla L.R. 21/2011 non altrimenti sanzionati.
Nei casi previsti dalle lett. a)-d), il Comune sospende l’esercizio dell’attività agrituristica per un periodo compreso tra i 10 e i 30 giorni. Qualora l’operatore agrituristico commetta un’altra violazione tra quelle di cui alle lett. a)-d), nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da 20 a 40 giorni. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lett. a)-d), il Comune dispone la cessazione dell’attività (art. 24 L.R. 21/2011).
L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 quando:
a) non effettua la comunicazione di cui all’art. 14 c. 1 lett. a) (sospensione dell’attività) e f) (comunicazione degli arrivi e delle partenze alla Regione);
b) la comunicazione dei prezzi di cui all’art. 15 risulta incompleta o priva delle indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto le precedenti comunicazioni;
c) la tabella riepilogativa dei prezzi è compilata in modo non corretto o incompleto oppure non è esposta oppure è in contrasto con quanto comunicato al Comune;
d) espone o applica prezzi superiori a quelli comunicati.

Ai sensi dell’art. 22 della L.R. 21/2011, spettano alla struttura organizzativa regionale competente la verifica periodica, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:
a) il rispetto del requisito della principalità agricola;
b) il livello di classificazione;
c) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nell’esercizio delle attività di cui all’art. 6 della medesima L.R.
In tutte le altre ipotesi, la vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella L.R. 21/2011 e nel Regolamento Regionale 6/2013 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno triennale.

Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

L’art. 24 della L.R. 21/2011 individua i casi in cui l’attività è sospesa o revocata in conseguenza del ricorrere di uno o più delle ipotesi di cui al precedente art. 23 della medesima legge.

La mancata presentazione della SCIA oltre il 31/12/2015 da parte delle aziende che esercitano le attività agrituristiche sulla base delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 03/04/2002 n. 3 e non rinnovate ai sensi della L.R. medesima, determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 c. 1 della L.R. 21/2011 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 - art. 48 L.R. 21/2011). Il Comune dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività nei confronti delle aziende, autorizzate ai sensi della L.R. 3/2002 che non si adeguano alle disposizioni stabilite dalla L.R. 21/2011 entro il 31/12/2015 (art. 24 L.R. 21/2011).

Se nella SCIA sono indicate superfici prive di posti letto destinate a soggiorni, salotti, zone giorno o simili, l’utilizzo delle stesse per aumentare la capacità di alloggio è sanzionata ai sensi dell’art. 23 c. 3 della L.R. 21/2011 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 - art. 4 Regolamento Regionale 6/2013).

Normativa di RiferimentoLegge 20/02/2006 n. 96 (Disciplina dell’agriturismo)
L.R. 14/11/2011 n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)
R.R. 04/11/2013 n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’art. 21 della Legge regionale 14 novembre 2011 n. 21)

In evidenzaLe aziende che esercitano le attività agrituristiche sulla base delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 03/04/2002 n. 3 e non rinnovate ai sensi della L.R. medesima, presentano la SCIA di cui all’art. 13 della L.R. 21/2011 entro il 15 dicembre 2015. La mancata presentazione della SCIA oltre tale data determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 c. 1 della L.R. 21/2011 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 - art. 48 L.R. 21/2011).

Il Comune dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività nei confronti delle aziende, autorizzate ai sensi della L.R. 3/2002 che non si adeguano alle disposizioni stabilite dalla L.R. 21/2011 entro il 31/12/2015 (art. 24 L.R. 21/2011).

Entro il 22/11/2016, le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi delle precedenti normative devono presentare al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente la classificazione posseduta, utilizzando la scheda di cui all’Allegato 5 del Regolamento Regionale 6/2013 (art. 16 R.R. 6/2013 così come modificato dalla L.R. 09/04/2015 n. 5).

Rientrano fra le attività agrituristiche:
a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4, della legge 96/2006;
c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d. organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico, utilizzando le denominazioni ''agriturismo'' e ''agrituristico'', solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 9 della L.R. 3/2002 (vedi requisiti art. 11 del Regolamento regionale n. 3/2004) e in possesso dell'autorizzazione (ora S.C.I.A.) di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.

Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola (artt. 1 e 2 Regolamento regionale n. 3/2004), che deve comunque rimanere principale. L’attività agricola si considera prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
Pertanto i requisiti da possedere per la presentazione della richiesta, sono:
1. essere imprenditore agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
2. essere iscritti all’elenco regionale degli operatori agrituristici;
3. l’attività agrituristica deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con l’attività agricola, che deve comunque rimanere principale

L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
• coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
• coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. S'intende per attività agrituristica stagionale quella riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti che non può essere superiore ai tre mesi consecutivi.
Le attività agrituristiche che esercitano anche l'attività di somministrazione di pasti e bevande sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento regionale n. 3/2004.
Alle attività agrituristiche è consentita, ai sensi dell’art. 10 della legge 96/2006, la vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (esercizio di attività di vendita da parte di imprenditori agricoli).
Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
Le aziende agricole che svolgono attività agrituristica devono osservare le norme igienico-sanitarie di cui allegato n. 3 del Regolamento regionale n. 3/2004.

La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore:
a) per ospitalità in alloggi: a trentacinque posti letto. È consentito raggiungere il limite di cinquanta posti letto esclusivamente alle aziende ricadenti nelle aree di montagna e svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale;
b) per la sosta in spazi aperti: a venti piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari;
c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a settanta posti a tavola. Tale limite è elevabile a novanta posti in caso di somministrazione di prodotti provenienti per non meno del 50 per cento dalla propria azienda. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e complementarità.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali, così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.
Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.
Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo.

Le aziende agrituristiche devono possedere, riguardo agli aspetti di abitabilità e agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali e di igiene per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.
La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 3/2002 sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data della liquidazione finale dei contributi per la durata di anni dieci.
Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
Ai sensi dell’art. 12 della legge 96/2006 sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

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