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Luminarie

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizionePer luminarie si intendono impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
Le luminarie si presentano come un’insieme di catene luminose alimentate da un impianto elettrico, e dal punto di vista normativo sono considerate alla stregua di comuni apparecchi illuminanti, come tali, devono risultare conformi alle norme comunitarie.
Le luminarie devono essere installate:
• in modo da garantire la massima sicurezza per i cittadini;
• in modo da garantire la resistenza all’azione degli agenti atmosferici
• in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l’incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose;
• senza alcun ancoraggio ai pali e lampioni della pubblica illuminazione, alle strutture di sostegno di cavi ENEL, Telecom, alle piante e qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse;
• in modo tale che l’ancoraggio diretto sulla facciata avverrà solo previo nulla osta scritto del proprietario e sarà provveduto al ripristino a regola d’arte della facciata;
• in modo che gli impianti elettrici siano mantenuti in perfetta efficienza da personale in possesso di appositi requisiti professionali;
• in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e nel D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
L’impresa abilitata che installerà le luminarie deve possedere e dimostrare la propria capacità tecnica con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall’autorità di pubblica sicurezza.

Modalità di PresentazioneL’installazione di luminarie è subordinata alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Normativa di RiferimentoR.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 06/06/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

Allegati
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