Agenzia di viaggio e turismo

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneTra le attività rientranti nella categoria dell’organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo sono presenti le Agenzie di viaggio e turismo. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione, organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno con le seguenti caratteristiche:a) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola vendita diretta al pubblico, comprese l’assistenza e la consulenza ai turisti; b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico. Le agenzie di cui sopra non possono esercitare l’attività di intermediazione del soggiorno riferita alle locazioni immobiliari, anche se rivolta ai turisti. Le agenzie di cui alla lettera a) possono svolgere le attività complementari indicate dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 688 del 25/06/2007; devono esporre il segno distintivo ben visibile, indicare l’esatta denominazione e avere locali indipendenti, destinati esclusivamente alla specifica attività. Le agenzie di cui alla lettera b) non possono operare in locali aperti al pubblico e le eventuali insegne devono contenere l’indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell’acquirente.I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall’agenzia. L’agenzia deve tenere l’elenco dei promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.Per l’esercizio dell’attività è necessario non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; è necessario altresì che sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all’articolo 62 della L.R. 9/2006. La denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile a quelle adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale, né essere quella di Comuni o Regioni italiane. L’attività delle agenzie di viaggi e turismo è svolta nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e statale.La responsabilità tecnica delle agenzie è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell’elenco regionale di cui all’articolo 66 della L.R. 9/2006. La stessa può essere assunta dal titolare o gestore dell’agenzia, purché iscritto nel suddetto elenco. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività nell’agenzia alla quale è preposto.Le agenzie di viaggio e turismo stipulano un’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell’agenzia, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 58 della L.R. 9/2006. La Giunta Regionale ha determinato con Deliberazione n. 688 del 25/06/2007 le modalità per il rilascio. Ogni variazione relativa all’attività esercitata comporta l’obbligo di presentazione di una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA al Comune competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Deve invece essere immediatamente comunicate al Comune: ogni variazione relativa alla denominazione dell’agenzia, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società e alla sede; o l’apertura di succursali, filiali e punti informativi, anche da parte di agenzie con sede principale in altre regioni. Le agenzie di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a) della L.R. 9/2006 comunicano al Comune ed espongono ben visibile al pubblico l’orario di apertura quotidiana, con l’indicazione dei giorni di chiusura, che sono tenute ad osservare. Il titolare dell’agenzia che intende procedere alla chiusura temporanea della stessa per un periodo non superiore a sei mesi informa il Comune (con apposita comunicazione) indicando i motivi e la durata della chiusura; l’agenzia, in caso di chiusura, deve garantire l’esatto adempimento dei contratti di viaggio stipulati.

Disciplina SanzionatoriaIl Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell’agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;
b) qualora vengano meno i requisiti professionali o strutturali;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative o riscontrati inadempimenti verso i clienti;
d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate.
Nel provvedimento di sospensione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.
Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione, il titolare è diffidato a sanare le irregolarità entro un termine prestabilito.
Il Comune dispone la cessazione dell’attività:
a) qualora, entro il termine fissato, non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità riscontrate;
b) in caso di mancato rinnovo dell’assicurazione prevista dall’articolo 62 della L.R. 9/2006.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00:
a) chiunque intraprenda le attività di cui all’Agenzia di viaggio e turismo senza autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) il titolare dell’agenzia che non si avvale di un direttore tecnico;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00 il titolare dell’agenzia che si avvale di un direttore tecnico non iscritto all’elenco regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza aver superato l’esame di cui all’articolo 65 della L.R. 9/2006.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00:
a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell’articolo 64, comma 5, della L.R. 9/2006;
b) chiunque faccia uso della denominazione di agenzia senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero usi una denominazione diversa da quella autorizzata;
c) il titolare, già diffidato, che non osserva l’orario di apertura;
d) il titolare che non effettua la comunicazione di cui all’articolo 59, comma 6, della L.R. 9/2006;
e) il titolare di agenzia non autorizzata alla vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 58, comma 4, della L.R. 9/2006.
In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata, congiuntamente alla sospensione dell’autorizzazione fino a centoventi giorni.
In caso di ulteriore recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 70 della L.R. 9/2006, è applicata la sanzione della sospensione dell’autorizzazione da quattro mesi a un anno, anche se si tratta di violazioni di diversa specie.

Normativa di RiferimentoL.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
D.G.R. Marche 25/06/2007 n. 688 (Esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo – L.R. 9/2006)
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
D.Lgs. 23/05/2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)

Allegati
img_20PROCURA - Procura speciale per la firma e la trasmissione delle pratiche SUAP
Presenta domanda on-lineimg_3