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Stampa periodica e quotidiana

UfficioSportello unico Attività Produttive
DescrizioneIl sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci, ai sensi dell’art. 14 della Legge 05/08/1981 n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria).
I punti vendita esclusivi possono vendere anche altri prodotti, in base a quanto previsto dalla normativa statale vigente.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente capoverso, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
L’esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell’ambito degli stessi locali nelle seguenti attività:
a) rivendite di generi di monopolio;
b) impianti di distribuzione di carburanti;
c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
c bis) esercizi di vicinato;
d) medie strutture di vendita;
e) grandi strutture di vendita;
f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica
specializzazione.
La vendita della stampa negli esercizi di cui alle precedenti lett. a)-g) è legata e complementare all’attività primaria.
La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall’attività di vendita primaria.
I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.

Il Comune sulla base dei criteri ed indirizzi di cui all’art. 36 del R.R. 02/03/2015 n. 1, e a seguito di confronto con le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento dell’esercizio.

I requisiti morali per l’apertura di un punto vendita di stampa quotidiana e periodica sono stabiliti rispettivamente dall’art. 8 della L.R. 27/2009.
Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 è consentita la vendita dei pastigliaggi, nonché di bevande preconfezionate in lattine, tetra-pak, bottigliette o simili, con l’esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 pur nel rispetto dei requisiti tecnico sanitari. Sono definiti pastigliaggi i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, quali caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e simili.

Modalità di PresentazioneL’esercizio delle attività di cui alla presente scheda, anche a carattere stagionale, è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Sono soggette a comunicazione da presentare al Comune competente per territorio:
a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Titolo II della L.R. 27/2009, nonché di quelle contenute nel R.R. 1/2015, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 02/03/2015 n. 1(Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

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