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Pubblici esercizi – SAB permanente

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneAi sensi dell’art. 60 della L.R. 27/2009 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo.
Per area aperta al pubblico, invece, si intende quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione o la SCIA.
Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituti da un’unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche.
Restano regolamentate dalla normativa di settore le attività turistiche ed agrituristiche, i circoli privati e i pubblici esercizi di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.
Sono comunque fatte salve le disposizioni statali in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza.

L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 8 della L.R. 27/2009.
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai cc. 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del D.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Per l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore L.R. 27/2009.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 5 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.
Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative.
Ai cittadini e alle società di Stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le norme statali ed internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.
Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell’entrata in vigore della L.R. 27/2009.

L’attività stagionale può essere svolta per uno o più periodi nell’arco dell’anno purchè non inferiori nel complesso a mesi uno e non superiori nel complesso a mesi sette nell’arco di ciascun anno solare. La modifica del periodo di stagionalità è soggetta a comunicazione da inoltrare al Comune almeno cinque giorni prima dell’apertura.

Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la SCIA consente, nel rispetto
delle normative di settore vigenti:
a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che:
1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
b) l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che:
1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
3) non vi sia pagamento di un biglietto per l’ingresso;
4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.
Per quanto riguarda le attrezzature di cui alla precedente let. a) la presenza e l’uso di un normale apparecchio televisivo o l’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.
È inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui alla let. b), l’effettuazione di:
a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;
b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti.
In caso di organizzazione dei piccoli trattenimenti devono essere rispettate in particolare le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi, nonché le norme relative all’inquinamento acustico richiamate all’articolo 22 del R.R. 5/2011.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l’installazione di palchi o pedane per artisti, muniti di certificato di idoneità statica e certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato. È consentita inoltre l’installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione sonora comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato.
Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio ai sensi della normativa vigente in materia.
All’istanza va allegata una dichiarazione di conformità di conformità tecnica dei locali.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell'attività di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.
La superficie oggetto di ampliamento deve essere attigua e comunicante con l’area originariamente utilizzata per l’attività. L’attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata dalla data di presentazione della SCIA.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
La scia tiene luogo anche di licenza ai fini dell’art. 86 del T.U.L.P.S.
La SCIA deve contenere la dichiarazione di aver presentato o di presentare contestualmente la NIA.
La SCIA è valevole a tempo indeterminato esclusivamente per i locali e le aree in essa indicati.
La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale e il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a semplice comunicazione, cui va allegata l’autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute ovvero copia conforme dell’atto di modifica prescritto dal codice civile.
Nel caso in cui una società subisca modifiche nella compagine sociale che comportino mutamenti nella legale rappresentanza deve darne comunicazione al Comune, producendo una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali da parte del nuovo rappresentante legale. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all’attività.
In caso di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il titolare deve trasmettere entro trenta giorni al Comune in cui ha sede l’esercizio apposita comunicazione, riconsegnando l’eventuale autorizzazione.

Disciplina SanzionatoriaA chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato o sospeso o decaduto ovvero in mancanza dei requisiti di cui all’art. 61 L.R. 27/2009, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 17-bis c. 1 del T.U.L.P.S.
Per ogni altra violazione alle disposizioni della L.R. 27/2009 e del R.R. 5/2011 e quelle adottate dai Comuni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis c. 3 del T.U.L.P.S.
Nelle fattispecie di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S.
L’autorizzazione o il titolo abilitativo decade:
a) quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi;
b) quando il titolare non attiva l’esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione o della presentazione della SCIA, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
c) quando il titolare sospende l’attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità.
L’autorizzazione o l’attività soggetta a SCIA è sospesa:
a) per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e sorvegliabilità;
b) per un massimo di tre periodi, non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell’orario prescelto.
L’autorizzazione è revocata o l’attività soggetta a SCIA è inibita quando:
a) il titolare o il gestore non ottempera nei termini alle prescrizioni imposte con il provvedimento di
sospensione di cui al comma 2, lettera a), salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
b) viene meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non viene richiesto il
trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga concessa per un massimo di ulteriori tre mesi su istanza motivata da comprovata necessità;
c) al verificarsi di una nuova inosservanza dell’orario dopo la comminazione, nell’arco dell’anno solare, di tre provvedimenti di sospensione ai sensi della precedente let. b).

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 04/08/2011 n. 5 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)
Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività somministrazione di alimenti e bevande tramite dehors approvato con D.C.C. del 03/08/2009 n. 39

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