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Commercio su area pubblica mediante posteggio fisso (Tipo A)

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi isolati sono rilasciate contestualmente dal Comune o dal SUAP competente per il territorio in cui è ubicato il posteggio. L’autorizzazione all’esercizio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio abilita anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere.
Un operatore commerciale può richiedere più autorizzazioni e contestuale concessione di posteggi in mercati o fiere diversi, anche se si svolgono negli stessi giorni.
La durata della concessione di posteggio è fissata dal Comune e non può essere inferiore a nove né superiore a dodici anni, tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell’intesa relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche sancita il 5 luglio 2012 dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio.
Nel caso di prestatore proveniente da altro Stato appartenente all’Unione europea, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato di provenienza.
I posteggi occasionalmente liberi o non occupati sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate. A parità del numero di presenze, si tiene conto dell’anzianità nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l’azienda o un ramo d’azienda.
Il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione è subordinato alla disponibilità del posteggio richiesto.
Ai sensi del c. 3 dell’art. 50 della L.R. 17/11/2014 n. 29, le limitazioni al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a uno stesso soggetto nell’ambito della medesima area mercatale si applicano decorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010.

I posteggi nei mercati o isolati sono assegnati in base alla graduatoria formata tenendo conto dei criteri di cui all’art. 39 c. 2 della L.R. 27/2009.
L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
L’area in concessione di cui all’art. 38-ter c. 6 non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.
La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse. In tal caso l’interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio libero nell’area di mercato o, in mancanza, nell’ambito del territorio
comunale. In attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, l’interessato ha facoltà di esercitare l’attività nell’area libera del mercato di appartenenza.
L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata giornalmente entro l’orario stabilito dal regolamento comunale di cui all’articolo 35.
La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata entro l’orario stabilito dal regolamento di cui all’articolo 35, annotando cognome e nome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa.
L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della
registrazione della presenza una sola autorizzazione.
Lo scambio consensuale di posteggio all’interno dello stesso mercato, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con allegata scrittura privata, al Comune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi isolati di nuova istituzione sono rilasciate, sentite le organizzazioni di categoria regionale maggiormente rappresentative del settore, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento regionale, correlati alla qualità dell’offerta o alla tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.
Il Comune approva appositi bandi per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggi nei mercati o relative all’assegnazione di posteggi isolati.
Entro il 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno il Comune invia i bandi alla struttura
organizzativa regionale competente ai fini della loro pubblicazione nel BUR, da effettuare entro i trenta giorni successivi al ricevimento. I bandi sono pubblicati anche nei siti internet del Comune e della Regione e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
Il bando contiene in particolare:
a) la denominazione del mercato e l’elenco dei posteggi da assegnare, eventualmente suddiviso per settori;
b) l’indicazione del numero identificativo del posteggio e le caratteristiche dell’area;
c) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire la domanda e il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando;
d) il fac-simile della domanda.

Modalità di PresentazioneL’interessato deve presentare la domanda di partecipazione allegata al bando.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fermo il rispetto di quanto stabilito dall’art. 58 della L.R. 27/2009 e dalle norme in materia di cessione e gestione d’azienda.
Il subentrante comunica l’avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall’acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l’attività fino alla comunicazione dell’avvenuto subingresso da parte del Comune mediante reintestazione della autorizzazione e della concessione.
In caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui sopra l’originale dell’autorizzazione interessata e la copia del contratto di cessione o gestione d’azienda, nonché l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
In caso di trasferimento a causa di morte, il subentrante deve allegare atto notorio da cui risulti l’avvenuta accettazione dell’eredità, l’originale dell’autorizzazione interessata, nonché un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
Qualora l’autorizzazione del cedente sia stata rilasciata da un Comune diverso da quello al quale è presentata la comunicazione di subentro, quest’ultimo provvede a trasmettere l’originale dell’autorizzazione del cedente al Comune che l’ha rilasciata.
La comunicazione abilita l’operatore all’inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio e deve essere presentata su richiesta agli organi di vigilanza.
Per l’operatore subentrante in un titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione che intende avviare l’attività nelle Marche il Comune provvede ad acquisire:
a) copia dell’atto di cessione;
b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione.
II subentrante per causa di morte in un’attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare
provvisoriamente l’attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all’articolo 9 della L.R. 27/2009.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, a eccezione della data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione entro trenta giorni dal suo verificarsi al Comune competente per territorio.

Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto fuori dai casi previsti dall’articolo 38, comma 10, o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.
Per ogni altra violazione delle disposizioni del capo II della L.R. 27/2009 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998.
In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta
della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 8, della l.r. 27/2009, il Comune sospende l’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nel caso in cui l’operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico, fino ad avvenuta regolarizzazione con le modalità stabilite dal regolamento comunale. Nel caso di affitto di azienda, il Comune notifica tempestivamente il mancato pagamento anche al titolare dell’autorizzazione.
L’attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio è sospesa per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

L’autorizzazione è revocata ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della l.r. 27/2009:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all’anno, le assenze sono calcolate in proporzione all’effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all’interessato dall’organo comunale competente;
c) nel caso in cui l’operatore sospenda l’attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;
e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la
sospensione dell’attività.
Le assenze per i motivi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono computate comunque al soggetto titolare dell’autorizzazione. Non sono computate ai fini della revoca le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni metereologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale, nonché la sospensione dell’autorizzazione di cui all’articolo 26, comma 3.
La documentazione giustificativa per le assenze di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dall’inizio dell’assenza.
In caso di revoca dell’autorizzazione i titolari non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.
L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l’interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell’operatore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell’operatore stesso. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell’area libera del mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari
L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono:
a) per il mancato rispetto da parte dell’operatore delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dal presente regolamento e dalla legge regionale 27/2009;
b) quando l’operatore non riprende l’attività al termine del periodo di sospensione di cui all’articolo 26, comma 1;
c) quando l’operatore non provvede al pagamento degli oneri entro sei mesi dall’inizio della sospensione di cui all’articolo 26, comma 3.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 04/12/2015 n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

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