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Commercio su area pubblica in forma itinerante (Tipo B)

UfficioSportello Unico Attività Produttive
Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP competente per il territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività.
La SCIA abilita l’operatore anche:
a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.
La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale;
b) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 8 e 9;
c) il settore o i settori merceologici.
Alla SCIA è allegata dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o aver presentato altra SCIA per l’esercizio di attività in forma itinerante.
Uno stesso soggetto non può presentare più di una SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell’attività di aziende già operanti (tale divieto non si applica a coloro che sono titolari di più autorizzazioni o hanno presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore della L.R. 17/11/2014 n. 29).
Una società di persone può presentare tante SCIA quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati.
L’attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area
pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il
consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è permessa fino a un’ora, trascorsa la quale l’operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e non può rioccupare la stessa area nell’arco della giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.
Il Comune, con il regolamento, individua le zone interdette al commercio itinerante. È fatto divieto di interdire al commercio itinerante l’intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell’ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fermo il rispetto di quanto stabilito dall’art. 58 della L.R. 27/2009 e dalle norme in materia di cessione e gestione d’azienda.
Il subentrante comunica l’avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall’acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l’attività fino alla comunicazione dell’avvenuto subingresso da parte del Comune mediante reintestazione della autorizzazione e della concessione.
In caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui sopra l’originale dell’autorizzazione interessata e la copia del contratto di cessione o gestione d’azienda, nonché l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
In caso di trasferimento a causa di morte, il subentrante deve allegare atto notorio da cui risulti l’avvenuta accettazione dell’eredità, l’originale dell’autorizzazione interessata, nonché un’autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali.
Qualora l’autorizzazione del cedente sia stata rilasciata da un Comune diverso da quello al quale è presentata la comunicazione di subentro, quest’ultimo provvede a trasmettere l’originale dell’autorizzazione del cedente al Comune che l’ha rilasciata.
La comunicazione abilita l’operatore all’inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio e deve essere presentata su richiesta agli organi di vigilanza.
Per l’operatore subentrante in un titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione che intende avviare l’attività nelle Marche il Comune provvede ad acquisire:
a) copia dell’atto di cessione;
b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione.
II subentrante per causa di morte in un’attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare
provvisoriamente l’attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all’articolo 9 della L.R. 27/2009.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, a eccezione della data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione entro trenta giorni dal suo verificarsi al Comune competente per territorio.

L’attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che sù posteggio può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune sede di posteggio o che ha rilasciato l’atto autorizzatorio. Su richiesta dell’interessato effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza, il Comune, nei casi di comprovata necessità, può concedere la proroga della sospensione per un massimo di ulteriori sei mesi.
La sospensione dell’attività non può superare i termini di cui sopra nell’arco di un quinquennio.

Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto fuori dai casi previsti dall’articolo 38, comma 10, o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.
Per ogni altra violazione delle disposizioni del capo II della L.R. 27/2009 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998.
In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta
della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 8, della l.r. 27/2009, il Comune sospende l’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nel caso in cui l’operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico, fino ad avvenuta regolarizzazione con le modalità stabilite dal regolamento comunale. Nel caso di affitto di azienda, il Comune notifica tempestivamente il mancato pagamento anche al titolare dell’autorizzazione.
L’attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio è sospesa per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

L’autorizzazione è revocata ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della l.r. 27/2009:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all’anno, le assenze sono calcolate in proporzione all’effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all’interessato dall’organo comunale competente;
c) nel caso in cui l’operatore sospenda l’attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi;
d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;
e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la
sospensione dell’attività.
Le assenze per i motivi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono computate comunque al soggetto titolare dell’autorizzazione. Non sono computate ai fini della revoca le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni metereologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale, nonché la sospensione dell’autorizzazione di cui all’articolo 26, comma 3.
La documentazione giustificativa per le assenze di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dall’inizio dell’assenza.
In caso di revoca dell’autorizzazione i titolari non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati.
L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l’interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell’operatore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell’operatore stesso. Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell’area libera del mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari
L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono:
a) per il mancato rispetto da parte dell’operatore delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dal presente regolamento e dalla legge regionale 27/2009;
b) quando l’operatore non riprende l’attività al termine del periodo di sospensione di cui all’articolo 26, comma 1;
c) quando l’operatore non provvede al pagamento degli oneri entro sei mesi dall’inizio della sospensione di cui all’articolo 26, comma 3.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 04/12/2015 n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

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