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Hobbista

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneSono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 250,00.
Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all’art. 33 c 1 let. h) e i) della L.R. 27/2009, senza l’autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 (posto fisso e itinerante), purché in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 8 della medesima L.R. 27/2009. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all’art. 1 c. 4 della medesima L.R. Per l’esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all’art. 56. Il Comune può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni. La Giunta regionale delle Marche con la D.G.R. 16/05/2011 n. 716 così come modificata dalla D.G.R. 17/03/2015 n. 181 ha stabilito le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti morali di cui sopra.
Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui all’art. 33 c 1 let. h) e i) della L.R. 27/2009, prima dell’assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l’apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L’attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.
Gli hobbisti autorizzati possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l’anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

Modalità di PresentazionePer ottenere il rilascio del tesserino l’operatore fa istanza al Comune di residenza utilizzando il modulo in calce.
Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi previa vidimazione annuale del Comune di residenza. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l’attività l’hobbista deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
I tesserini rilasciati prima del 17/11/2014 saranno rinnovati dal Comune di residenza fino al 17/11/2019 dietro apposizione di apposito timbro.
Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l’operatore lo deve restituire al Comune di residenza e comunque il tesserino perde efficacia.

Disciplina SanzionatoriaLa mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della L.R. 10/08/1998 n. 33.
In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a € 250,00, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
D.G.R. Marche 17/03/2015 n. 181 (L.R. 27/09 – Art. 43 c. 2 – Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione. Modifica D.G.R. Marche 16/05/2011 n. 716)

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