Ufficio | Sportello Unico Attività Produttive |
Descrizione | Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all’art. 33 c. 1 let. r) della L.R. 27/2009 e fiere promozionali di cui al c. 1 let. s), del medesimo articolo, cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell’Unione europea e precisamente: a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche; b) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio; c) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili; d) gli operatori del commercio equo e solidale. Il Comune individua l’area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica e rilascia l’autorizzazione e la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell’evento, con le modalità fissate nel regolamento comunale. |
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Modalità di Presentazione | L’interessato deve presentare la domanda di concessione/autorizzazione temporanea in bollo. |
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Normativa di Riferimento | L.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio) R.R. 04/12/2015 n. 8 (Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27) |
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Allegati |  | PROCURA - Procura speciale per la firma e la trasmissione delle pratiche SUAP | |
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