Impianti di distribuzione del carburante

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneLa rete di distribuzione di carburanti per autotrazione consiste nell’insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici.
Essa si divide in rete ordinaria e rete autostradale.
L’installazione e l’esercizio di nuovi impianti della rete ordinaria sono soggetti all’autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
L’apertura di nuovi impianti prevede i seguenti requisiti minimi:
a) dispositivi self-service pre-pagamento;
b) due distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti e uno di metano o gas di petrolio liquefatto (GPL) o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate. Nel caso di erogazione di metano la capacità nominale di compressione, escluso lo stoccaggio, è adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 metri cubi all’ora per un erogatore doppio;
c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione;
d) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi;
e) pensiline di copertura dell’aree di rifornimento;
f) servizi igienici per gli utenti, di cui almeno uno per gli utenti in condizione di disabilità;
g) presenza di aree di sosta per autoveicoli con un minimo di tre posti auto, di cui almeno uno per gli utenti in condizione di disabilità;
h) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati;
i) area a verde pari al 10 per cento della ST.
Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.
Le superfici dei nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
Per l’istallazione e l’esercizio dei nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Gli impianti autostradali e stradali, compresi quelli ad uso privato, sono collaudati, prima di essere posti in esercizio, su richiesta degli interessati rispettivamente alla Regione e al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell’Agenzia delle dogane, da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio e da un rappresentante comunale.
Il collaudo è obbligatorio per i nuovi impianti, i potenziamenti, i trasferimenti, nonché per le seguenti modifiche:
a) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
b) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
c) installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 2, della l.r. 27/2009 i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l’auto e per l’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet e bancomat. Possono altresì essere dotati di autonome attività commerciali integrative, alimentari e non alimentari, qualificabili come esercizio di vicinato, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di generi di monopolio, la vendita di stampa quotidiana e periodica, nonché le attività ricettive. Le attività accessorie di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dal soggetto titolare della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’Agenzia delle dogane, salvo rinuncia del titolare medesimo che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.
Il rilascio delle autorizzazioni o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relative alle attività accessorie avviene nel rispetto delle norme di settore, in particolare per gli aspetti edilizi, ambientali, igienico-sanitari, di sorvegliabilità e di sicurezza sul lavoro. Ai fini del presente articolo, per normative di settore si intendono tutte le normative commerciali, artigianali e di servizi.

Il titolare dell’autorizzazione comunica al Comune la sospensione temporanea dell’attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell’utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell’impedimento.
Al termine del periodo di sospensione dell’attività dell’impianto il titolare deve rimettere in esercizio l’impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l’interessato a riattivare l’impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione.
I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell’impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera c) L.R. 27/2009; in caso di superamento eccedente i tre mesi, l’autorizzazione decade.
Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell’autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 8 L.R. 27/2009.
La decadenza dell’autorizzazione comporta lo smantellamento dell’impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.

Modalità di PresentazioneSono soggette ad autorizzazione:
a) l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti;
b) il trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all’interno del territorio comunale;
c) il prelievo e il trasporto di carburanti in recipienti mobili;
d) l’installazione di impianti di carburante a uso privato;
e) l’esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
f) l’aggiunta di nuovi carburanti.
Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, il titolare dell’impianto trasmette al Comune competente per territorio un’unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.Lgs. 28/12/2000, n. 445, attestante:
a) le generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori;
b) le caratteristiche e la disponibilità dell’area sulla quale viene localizzato l’impianto;
c) il possesso dei requisiti di accesso all’attività previsti dalla vigente normativa statale e regionale;
d) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La domanda di autorizzazione è corredata di:
a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell’impianto e sui materiali usati;
b) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell’impianto;
c) perizia giurata redatta ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 11/02/1998, n. 32;
d) elaborati tecnici necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente, qualora non siano stati già depositati presso altri uffici del Comune competente;
Sono soggette a collaudo le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), e f).

Sono soggette a SCIA, da presentare al Comune e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio:
a) la ristrutturazione parziale o totale di un impianto sulla stessa area;
b) la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati;
c) la sostituzione del tipo di carburante già autorizzato nei distributori installati;
d) la diminuzione del numero o riduzione della capacità di stoccaggio per eliminazione di serbatoio;
e) l’aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
f) l’eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati;
g) l’installazione di self-service pre-pagamento;
h) l’estensione ad altri carburanti del self-service pre-pagamento esistente;
i) l’installazione di self-service post-pagamento;
l) l’aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi.
La SCIA è corredata di:
a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell’impianto e sui materiali usati;
b) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell’impianto;
c) perizia giurata redatta ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 32/1998.
Le modifiche degli impianti possono essere effettuate dalla data di presentazione della SCIA.
Sono soggette a collaudo le modifiche di cui al comma 1, lettere a), e), g), h) e l).
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina SanzionatoriaAi sensi dell’art. 81 della L.R. 27/2009 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:
a) installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;
b) procede ad una modifica dell’impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione;
c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;
d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli non rientranti nell’autorizzazione medesima;
e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione; per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 300,00;
f) attiva l’impianto prima dell’effettuazione del collaudo.
È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 colui che:
a) effettua modifiche all’impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
b) attiva le modifiche all’impianto in mancanza dell’attestazione di cui all’articolo 77, comma 3;
c) non espone il cartello relativo ai prezzi praticati;
d) non rispetta gli orari e le turnazioni;
e) espone cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario con i quali si creino nell’utente false aspettative e si eluda la normativa in materia di pubblicità ingannevole.
Il mancato adeguamento alla dotazione di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo nell’adeguamento medesimo.
Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
Nel caso installazione o mantenimento in esercizio di un impianto senza autorizzazione, l’attività dell’impianto è sospesa fino all’ottenimento dell’autorizzazione, e, ove non concessa, l’impianto viene smantellato.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 16/02/2011 n. 2 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

Allegati
img_20PROCURA - Procura speciale per la firma e la trasmissione delle pratiche SUAP
Presenta domanda on-lineimg_3