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Pubblici esercizi – SAB temporanea

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneAi sensi dell’art. 60 della L.R. 27/2009 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo.
Per area aperta al pubblico, invece, si intende quella adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione o la SCIA.
L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA inviata al Comune, valida soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
L’attività di somministrazione di cui sopra è svolta previo accertamento dei requisiti morali di cui all’art. 61 della L.R. 27/2009, nonché dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.
A tal fine, l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 8 della L.R. 27/2009.
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai cc. 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del D.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

L’attività di somministrazione di cui sopra non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Sono comunque fatte salve le disposizioni statali in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Per l’esercizio dell’attività non è necessario il possesso dei requisiti professionali.

Oltre all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la SCIA consente, nel rispetto delle normative di settore vigenti:
a) l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che:
1) i locali non siano allestiti in modo da configurare un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
2) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso;
b) l’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, limitatamente agli esercizi dotati di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone, a condizione che:
1) il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ossia non siano resi idonei all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
3) non vi sia pagamento di un biglietto per l’ingresso;
4) non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.
Per quanto riguarda le attrezzature di cui alla precedente let. a) la presenza e l’uso di un normale apparecchio televisivo o l’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate, alle condizioni ivi previste, non comporta alcun particolare adempimento.
È inclusa nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo di cui alla let. b), l’effettuazione di:
a) spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari;
b) trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti.
In caso di organizzazione dei piccoli trattenimenti devono essere rispettate in particolare le norme relative alla sicurezza e alla prevenzione incendi, nonché le norme relative all’inquinamento acustico richiamate all’articolo 22 del R.R. 5/2011.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla sicurezza, è consentita l’installazione di palchi o pedane per artisti, muniti di certificato di idoneità statica e certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato. È consentita inoltre l’installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione sonora comunque installati in aree non accessibili al pubblico, dotati di dichiarazione di conformità a firma di un tecnico abilitato.
Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio ai sensi della normativa vigente in materia.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in modo temporaneo è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
La scia tiene luogo anche di licenza ai fini dell’art. 86 del T.U.L.P.S.
La SCIA deve contenere la dichiarazione di aver presentato o di presentare contestualmente la NIA.
La SCIA deve indicare:
a) l’evento nell’ambito del quale è esercitata la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
b) il periodo di svolgimento dell’attività, che non può essere superiore a trenta giorni consecutivi;
c) il possesso dei requisiti morali;
d) la disponibilità e conformità del locale o dell’area ove è esercitata la somministrazione alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
e) la dichiarazione di aver presentato o di presentare contestualmente la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari (NIA).

Disciplina SanzionatoriaA chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo o quando questo sia revocato o sospeso o decaduto ovvero in mancanza dei requisiti di cui all’art. 61 L.R. 27/2009, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 17-bis c. 1 del T.U.L.P.S.
Per ogni altra violazione alle disposizioni della L.R. 27/2009 e del R.R. 5/2011 e quelle adottate dai Comuni si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis c. 3 del T.U.L.P.S.
Nelle fattispecie di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17-quater del T.U.L.P.S.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 04/08/2011 n. 5 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)
Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività somministrazione di alimenti e bevande tramite dehors approvato con D.C.C. del 03/08/2009 n. 39

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