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Professioni turistiche

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneÈ guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad
opere d’arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.

È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei
viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche di cui sopra.

È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli
obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:
a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o
gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l’educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbrachi tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.

L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della specifica abilitazione. Per le guide turistiche l’abilitazione ha validità nel territorio della Provincia che l’ha rilasciata, per le guide naturalistiche ha validità nell’intero territorio regionale.
L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale.
Le Province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato membro dell’Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della normativa statale e comunitaria vigente.

Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per l’esercizio delle professioni turistiche secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere mediante esame di idoneità scritto e orale e la conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.
Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori tematici.
L’ammissione all’esame è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di equivalente diploma conseguito in stato estero.

Coloro i quali siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche ovvero alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, possono conseguire l’abilitazione nelle altre professioni turistiche senza sostenere l’esame nelle materie per le quali lo abbiano già sostenuto ai fini dell’abilitazione.
Coloro che siano già abilitati all’esercizio di una delle professioni turistiche, i quali intendano conseguire l’idoneità per le lingue straniere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle stesse.
Coloro che siano già abilitati all’esercizio della professione di guida turistica in una provincia del territorio regionale, in altre regioni o all’estero conseguono l’abilitazione nella provincia prescelta previo superamento della sola prova che accerti la conoscenza delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, dei musei, delle gallerie, delle bellezze paesaggistiche e naturali, della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel territorio prescelto.

Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.
Le Province rilasciano all’interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l’attestato di abilitazione, con l’indicazione della figura professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato l’accertamento di capacità, nonché una tessera personale di riconoscimento la quale deve essere visibile durante l’attività professionale. Il rilascio dell’attestato di abilitazione è soggetto al versamento alla Provincia della somma di € 75,00.

Modalità di PresentazioneL’esercizio delle professioni turistiche di cui al presente titolo è subordinato ad una comunicazione, da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio. Deve essere comunicata altresì al Comune la cessazione dell’attività.

Disciplina SanzionatoriaChi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 3.000,00.
Chiunque violi il divieto di cui all’art. 56 c. 1 della L.R. 9/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00.
Chiunque violi il divieto di cui all’art. 56 c. 2 della L.R. 9/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00.
Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 300,00.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.
Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l’abilitazione all’esercizio della professione può essere revocata in caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, oppure può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;
b) comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale.
La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.

Normativa di RiferimentoL.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)

Allegati
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