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Negozi temporanei o Temporary Shop

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneI negozi temporanei o temporary shop sono una particolare forma di attività commerciale che assume la forma di un esercizio di vicinato e che offre prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato non superiore a sei settimane nell’anno solare.
L’attività di cui sopra può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d’uso commerciale liberi da altre attività. I Comuni possono prevedere lo svolgimento dell’attività in locali a destinazione non commerciale, quali musei, cinema, teatri.
L’attività svolta dallo stesso operatore oltre il termine di sei settimane configura normale attività di vendita soggetta alle disposizioni di cui alla L.R. 27/2009 e del Regolamento Regionale 1/2015.
È vietato svolgere l’attività di temporary shop nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione.
I Comuni possono stabilire ulteriori criteri e modalità per l’esercizio dell’attività di temporary shop.
I requisiti morali e professionali (in caso di impresa operante nel settore alimentare) sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009.

Modalità di PresentazioneL’esercizio delle attività di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Titolo II della L.R. 27/2009, nonché di quelle contenute nel R.R. 1/2015, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 02/03/2015 n. 1(Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

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