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Affittacamere e appartamenti ammobiliati per uso turistico

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneSono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.
Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di affittacamere regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione.
La struttura di cui sopra deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta Regionale.

Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le case e gli appartamenti, non superiori a tre (pena la configurazione come case ed appartamenti per vacanze ai sensi dell’art. 27 della L.R. 9/2006), dati in locazione per periodi non superiori a sei mesi nell’arco dell’anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto, di cui si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità.
Sono sottoposti alla medesima disciplina le locazioni di ville e casati alle stesse condizioni.

Modalità di PresentazioneChiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui sopra presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente.
La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modulo riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Il titolare di una struttura ricettiva che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per gravi motivi per altri tre mesi. Decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata. É consentita la proroga in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva già avviate.

È necessario allegare copia ricevuta versamento diritti di istruttoria mediante accreditamento presso le seguenti coordinate bancarie IT83H0605569131000000009564 con causale “Diritti di istruttoria SUAP” o pagamento in contanti presso lo sportello URP (1esimo piano, lu-mer-ve 10-15:30, ma-gio 10-19, sa 9-13).

I soggetti che abbiano a qualunque titolo la disponibilità di appartamenti ammobiliati da destinare ad uso turistico debbono comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività, i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l’eventuale verifica degli stessi.

Disciplina SanzionatoriaChiunque faccia funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dal capo II, sezione I, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 500,00 a € 1.500,00. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 250,00 a € 500,00.
La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito dall’art. 40 c. 3 della l.R. 9/2006 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 250,00 a € 750,00; l’omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 350,00 a € 1.050,00; l’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati comporta l’applicazione della sanzione da € 750,00 a € 2.250,00.
La mancata comunicazione di cui all’art. 43 della L.R. 9/2006 da parte dei soggetti gestori delle strutture di cui sopra comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.
Per la violazione delle norme non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.

Il Comune, previa diffida, sospende temporaneamente l’attività per un periodo da cinque a trenta giorni quando venga meno uno dei requisiti di cui all’art. 28 c. 1 della L.R. 9/2006.
Il Comune dispone la cessazione dell’attività qualora venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il suo esercizio o quando, alla scadenza del periodo di sospensione, non sia stato ottemperato alle prescrizioni imposte.

Coloro che danno in locazione appartamenti ammobiliati ad uso turistico denza darne comunicazione sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 150,00 a € 300,00.

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.

Normativa di RiferimentoL.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
D.G.R. Marche 17/09/2007 n. 1011 (Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)
D.G.R. Marche 10/03/2008 n. 310 (Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)
D.G.R. Marche 16/03/2009 n. 427 (Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)
D.G.R. Marche 17/05/2010 n. 800 (Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere)
D.G.R. Marche 08/06/2009 n. 971 (Definizione dei requisiti minimi obbligatori degli appartamenti ammobiliati per uso turistico – Art. 32 L.R. n. 9/2006)

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