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Esercizio di vicinato

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneGli esercizi di vicinato, come definiti dall’art. 10 della L.R. 27/2009 sono le strutture aventi superficie di vendita fino a 250 mq. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali.
I requisiti morali e professionali (in caso di impresa operante nel settore alimentare) sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009.

Modalità di PresentazioneL’esercizio delle attività di cui alla presente scheda è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

L’affidamento della gestione di uno o più reparti ai sensi dell’art. 57 della L.R. 27/2009 non costituisce subingresso.
Il titolare dell’esercizio commerciale presenta la SCIA al Comune sede dell’esercizio medesimo, allegando copia del contratto di gestione e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi da parte del gestore.
Il gestore può iniziare l’attività dalla data di presentazione della SCIA, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, fiscali, igienico-sanitarie e di sicurezza.
Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto di gestione, il titolare invia al Comune una comunicazione concernente il ripristino della attività in capo al medesimo titolare.

Il subentrante per causa di morte in una attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all’art. 9 della L.R. 27/2009.
L’attività di commercio, previa comunicazione al Comune competente, può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi.
Su richiesta dell’interessato, effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione di cui sopra, il Comune può concedere la proroga della sospensione di ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità.
La cessazione dell’attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, con l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione o della SCIA, del settore merceologico, dell’ubicazione e della superficie di vendita dell’esercizio.

La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale dell’impresa e il trasferimento della sede legale che non comporta il trasferimento dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra modifica societaria che non determina subingresso ai sensi dell’art. 58 della L.R. 27/2009 sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune. Alla comunicazione va allegata copia conforme dell’atto di modifica ai sensi del codice civile ovvero dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante relativa alle modifiche intervenute.
Nel caso di modifica della rappresentanza legale, la società presenta al Comune la relativa comunicazione, allegando una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti morali e professionali in capo al nuovo o ai nuovi rappresentanti ovvero indicando il nominativo del preposto all’attività.

Disciplina SanzionatoriaChiunque esercita l’attività di commercio senza autorizzazione o in mancanza della SCIA, ovvero senza i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 27/2009 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente Titolo II della L.R. 27/2009, nonché di quelle contenute nel R.R. 1/2015, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

Normativa di RiferimentoL.R. 10/11/2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio)
R.R. 02/03/2015 n. 1(Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27)

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