Ascensori e montacarichi con velocità non superiore a 0,15 m/s

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneAi sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/1999 per ascensore si intende “un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto:
1) di persone,
2) di persone e cose,
3) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico”.
Per montacarichi, invece, si intende “un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico”.

Modalità di PresentazioneLa messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune competente per territorio.
La comunicazione, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’art. 6 c. 5 del D.P.R. 162/1999 ovvero all’art. 3 c. 3 let. e) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 17, contiene:
a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 17;
d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all’art. 6 c. 5 del D.P.R. 162/1999 ovvero all’art. 3 c. 3 let. e) D.Lgs. 27/01/2010 n. 17;
e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22/01/2008 n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.P.R. 162/1999, che abbia accettato l’incarico.
L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’art. 2 c. 1 let. m) il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del D.P.R. 162/1999, invia la comunicazione di cui sopra al Comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Disciplina SanzionatoriaÈ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui sopra.
Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore e/o del fabbricante, il Comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 162/1999.

Normativa di RiferimentoD.P.R. 30/04/1992 n. 162 (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

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