Pubblico spettacolo temporaneo (fino a 200 persone e fino ad un giorno)

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizionePer intrattenimento si deve intendere ciò che è cagione di divertimento e che implica la partecipazione attiva all’evento.
Per promuovere manifestazioni di tal tipo sussiste l’obbligo di darne avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 e ne informa tempestivamente il Questore.
Tale comunicazione deve, in particolare, tenere conto dei limiti sonori disposti dalla Legge 10/06/1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 14/11/1997 oltre che del Piano di Zonizzazione Acustica adottato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2015.
In particolare, deve essere rispettato il limite massimo annuo di giornate di manifestazioni/concerti autorizzabili nel medesimo luogo di cui al medesimo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2015 (la verifica del numero di giornate di manifestazioni realizzate deve essere fatta – anche telefonicamente – presso il Servizio SUAP):
CONCERTI ALL’APERTO – massimo 5 giorni
CONCERTI AL CHIUSO – massimo 1 giorno
DISCOTECHE ALL’APERTO – massimo 30 giorni
PIANO BAR (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all’aperto o sotto tensostrutture a completamento dell’attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, ecc.) – massimo 60 giorni

Modalità di PresentazionePer eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 presentata allo sportello unico per le attività produttive.
Per ragioni di pubblica sicurezza, a seguito dei gravi episodi terroristici e del conseguente allertamento ministeriale con intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo, la presentazione della SCIA dovrà avvenire almeno 8 (otto) giorni liberi (esclusi festivi) prima della data di svolgimento della manifestazione o spettacolo.

Per eventi che coinvolgono più di 200 persone o che si protraggono per più di un giorno è necessario presentare domanda di licenza per pubblico spettacolo temporaneo nell’apposita sezione.

Disciplina SanzionatoriaL’esercizio abusivo di una attività di spettacolo o trattenimento è sanzionato in via amministrativa dall’art. 666 del c.p. e cioè sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00.
Inoltre è prevista la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza.

Normativa di RiferimentoR.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 06/06/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Legge 10/06/1985 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
Piano di Zonizzazione Acustica adottato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2015

Allegati
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