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Impianti e attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneSono impianti e attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreativa sono spazi appositamente attrezzati e deputati all’esercizio di qualunque forma di attività fisica e motoria finalizzata al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti. L’impianto è l’insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività motorie, che hanno in comune i servizi di supporto e accessori. Sono escluse le piscine ad uso natatorio. La sala di attività motoria è un locale destinato a consentire la pratica di attività motorie.
L’ubicazione dell’impianto per attività motorie deve essere tale da garantire l’avvicinamento dei mezzi di soccorso fino all’impianto stesso, nonché la movimentazione della barella lungo i percorsi interni. Gli impianti possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono le attività soggette alle visite di prevenzione incendi, nel rispetto della vigente normativa in materia. L’ubicazione dell’impianto deve essere compatibile con quanto stabilito dagli strumenti urbanistici
comunali.
La superficie complessiva dell’impianto non può essere inferiore a mq 100 di superficie utile. Per l’individuazione della capienza, il rapporto minimo superficie-sala/utente è il seguente:
a) mq 3/utente in caso di sale per attività aerobiche, a corpo libero, di allenamento dell’apparato cardiovascolare o simili, che utilizzino o meno le attrezzature di cui all’art. 4 c. 9 lett. a) e b) del R.R. 4/2013;
b) mq 5/utente in caso di sale per attività di allenamento dell’apparato muscolare con l’ausilio delle attrezzature di cui all’art. 4 c. 9 let. c).
I servizi igienici per gli utenti devono essere almeno due, divisi per sesso. Per il loro dimensionamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del R.R. 4/2013.
L’impianto deve essere dotato di idonea segnaletica, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, finalizzata principalmente all’indicazione dei percorsi, delle vie di uscita e dei presidi antincendio e al riconoscimento dei luoghi.
L’art. 16 della L.R. 02/04/2012 n. 5 e gli artt. 8 e 9 del R.R. 07/08/2013 n. 4 individuano specificatamente i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza per gli spazi di cui sopra.
Il titolare dell’impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l’orario di apertura dell’esercizio deve essere assicurata la presenza del titolare o del delegato. Per soggetto titolare dell’impianto si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell’impianto medesimo.
Per l’esercizio delle attività motorio-ricreative e di qualunque forma di attività fisica e motoria il titolare dell’impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l’ISEF o di titolo equivalente ai sensi della normativa europea ovvero, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva che abbiano frequentato corsi integrativi, con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva o dall’ente al quale sono tesserati.
Fra tale personale il titolare dell’impianto individua un direttore tecnico, che svolge le seguenti funzioni:
a) organizza le attività motorie programmate dal titolare;
b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;
c) promuove l’aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;
d) cura l’efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell’impianto;
e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario e gli operatori;
f) imposta l’attività motoria personalizzata per ciascun utente secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.
Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura dell’impianto, ma tale comunque da garantire la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche.
Il titolare dell’impianto utilizza un medico, preferibilmente specializzato in medicina dello sport o iscritto alla Federazione medico sportiva (FMS), con funzioni di responsabile sanitario per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) garantire la tenuta di un’apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente,
evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all’attività svolta nell’impianto;
b) collaborare con il titolare nell’allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;
c) favorire, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative volte a contrastare l’assunzione di sostanze dopanti nello svolgimento di qualunque attività motoria e fisica;
d) collaborare con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività fisiche praticate dall’utente.
Il responsabile sanitario garantisce la sua presenza presso l’impianto almeno ogni tre mesi.
In ogni impianto il direttore tecnico deve acquisire per ciascun iscritto la certificazione medica di buona salute atta alla pratica sportiva non agonistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il direttore tecnico e il responsabile sanitario sono presenti, secondo le prescritte modalità, durante lo svolgimento delle attività motorie-ricreative praticate al di fuori dell’orario scolastico in impianti scolastici e pubblici.
In ogni impianto, oltre al direttore tecnico, almeno un istruttore o figura preposta in sua assenza deve essere munita della certificazione basic life support (BLS), al fine di garantire una presenza costante in grado prestare interventi di primo soccorso, respirazione assistita e massaggio cardiaco.
In ogni impianto deve essere esposto, ben visibile per il personale e gli utenti, il cartello con i numeri telefonici dei servizi sanitari di emergenza e di continuità assistenziale.

Modalità di PresentazioneL’apertura e l’esercizio di un impianto sono subordinati alla presentazione da parte del titolare di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Ogni modifica dei requisiti dell’impianto deve essere tempestivamente comunicata al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.
La SCIA deve essere affissa in maniere visibile nella zona di accesso all’impianto.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione, da inviare al Comune entro 60 giorni dalla cessazione medesima.

Disciplina SanzionatoriaIl Comune provvede, previa diffida, alla sospensione dell’attività e alla chiusura dell’impianto per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi, nei casi in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti previsti della L.R. 5/2012 e dal R.R. 4/2013.
La sospensione cessa a seguito della verifica da parte del Comune dell’avvenuto ripristino delle condizioni violate. In caso contrario, il Comune dispone la cessazione dell’attività.

Normativa di RiferimentoL.R. 02/04/2012 n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)
R.R. 07/08/2013 n. 4 (Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012 n. 5)

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