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Commercio, allevamento, addestramento, toelettatura e custodia a fini commerciali di animali da affezione

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizionePer animale da affezione, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 20/01/1997 n. 10, si intende “gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari”.
Per rifugi, ex art. 4 L.R. 10/1997, si intendono “le strutture adibite alla custodia ed al mantenimento degli animali da affezione”. I rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) una superficie per la collocazione del box individuali o collettivi con annesse cucce destinati ad ospitare gli animali;
b) un reparto di isolamento;
c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
d) un locale riservato all’attività di sanità pubblica veterinaria;
e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
g) idonea recinzione di tutta la struttura;
g-bis) presenza di un’ampia area verde recintata di dimensioni adeguate, comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali e la socializzazione.
Nelle strutture di cui sopra possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2, i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all’allevamento dei cani, oltre ai requisiti di cui sopra, devono possedere i seguenti requisiti:
a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;
b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:
1) parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse e parte scoperta, per una superficie complessiva minima fra coperto e scoperto per capo adulto di 8 mq. per il singolo capo, aumentabili di 4 mq. per ogni capo successivo;
2) il pavimento dei box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all’interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;
c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l’obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;
d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;
e) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali;
f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all’aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lettera b);
g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature.
Il reparto di isolamento deve avere una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva.
I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.

Per allevamento a scopo di commercio, ex art. 7 L.R. 10/1997, si intende “la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o di trenta cuccioli per anno”.

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 2/2001, “Gli allevatori o detentori di cani o gatti a scopo di commercio devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle loro esigenze igienico-sanitarie. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio devono tenere:
a) un registro di carico e scarico, conforme all’allegato “B” del Regolamento, appositamente vidimato dalla AUSL, dove vengono annotate la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, i dati della femmina fattrice, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio o microchip, la data della cessione o morte e le generalità del destinatario;
b) due copie della scheda segnaletica, conforme all’allegato “C” del Regolamento, rilasciata dalla
AUSL che devono accompagnare l’animale in occasione di mostre, manifestazioni o vendita.

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Regionale 2/2001: “Nei canili e nei rifugi il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, conforme all’allegato “B” al presente regolamento, numerato e firmato in ogni foglio dal dirigente del servizio veterinario dell’AUSL. Sul registro devono essere annotate:
a) lo stato segnaletico dell’animale;
b) la data di introduzione dell’animale nel canile o rifugio;
c) la data di nascita dell’animale o la provenienza;
d) gli interventi veterinari;
e) il numero del microchip o il tatuaggio dell’animale;
f) la data della cessione dell’animale e le generalità del destinatario”.

I canili ed i rifugi devono garantire un orario di apertura al pubblico in modo da assicurare la più ampia possibilità di promuovere la politica di adozione ed assicurare la trasparenza del buon trattamento degli animali ivi ospitati. A tal fine, gli organismi deputati alla vigilanza e controllo di cui all’art. 19 della L.R. 10/1997, hanno libero accesso nei canili, nei rifugi, negli allevamenti ed in ogni altra struttura di vendita, sia pubblici che privati.

I responsabili delle strutture che gestiscono i canili o i rifugi e il personale addetto alla cura degli animali, nonché gli allevatori, devono possedere le cognizioni necessarie all’esercizio di una tale attività o avere una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda è soggetto a SCIA (ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e dell’art. 7 L.R. 38/2013) da presentarsi al Comune nel cui territorio viene svolta l’attività, che provvederà a trasmetterla al Servizio Veterinario competente
Copia della stessa è esposta nel locale destinato dell’attività.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente.
La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modulo riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Disciplina SanzionatoriaLe funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.
In particolare, tra gli altri, ai sensi dell’art. 21 L.R. 10/1997 per le violazioni di cui all’art. 7 e per le violazioni effettuate dai rifugi, si applica la sanzione da € 200,00 a € 1.200,00.

Normativa di RiferimentoL.R. 20/01/1997 n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo)
D.P.R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria)
Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2 (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10)
D.G.R. 16/12/2013 n. 1697 (Linee guida concernenti le “Disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”)

Allegati
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