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Strutture sanitarie e socio-sanitarie (L.R. 20/2000)

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneSono soggette ad autorizzazione le strutture che erogano prestazioni invasive che comportano un rischio per la sicurezza del paziente e vengono eseguite in rgime ambulatoriale, ospedaliero, termale oppure residenziale (l’elenco completo si trova all’art. 5 della L.R. 16/03/2000 n. 20).
Nono sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all’esercizio delle professioni sanitarie che non erogano terapie invasive: gli stessi hanno l’obbligo di inviare comunicazione all’ASUS competente.
Le strutture autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria possono inoltre chiedere alla Regione l’accreditamento che abilita la struttura alla contrattazione con l’ASUR.
Per la scheda dei requisiti minimi di autorizzazione si veda la D.G.R. Marche 24/10/2000 n. 2200 e s.m.i.
L’autorizzazione è trasmissibile previo assenso del Comune, che provvede alla relativa voltura, solo in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello autorizzato.
In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi possono continuare l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore a centottanta giorni dall’avvenuto decesso. L’autorizzazione è trasmissibile entro un anno dal decesso del soggetto autorizzato. Trascorso inutilmente detto termine l’autorizzazione decade.
L’autorizzazione decade altresì nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato.

Modalità di PresentazioneIl rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune prevede due fasi: un primo provvedimento atto a realizzare la struttura nella quale verrà esercitata l’attività e un secondo provvedimento finalizzato all’avvio e allo svolgimento dell’attività.
In particolare, i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all’art. 5 c. 1 inoltrano al Comune competente per territorio la richiesta di concessione o autorizzazione edilizia e di autorizzazione alla realizzazione della struttura. La richiesta è corredata del progetto che deve in particolare illustrare le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici di cui all’art. 6 e, per le strutture appartenenti alle Aziende sanitarie, di quelli necessari per l’accreditamento.
La documentazione contenuta nella richiesta è inviata al Comune:
a) in duplice copia per le strutture pubbliche di cui all’art. 5 c. 1 e per le strutture private di cui al medesimo art. 5 c. 1, lett. b), c), d) ed e);
b) in triplice copia per le strutture private di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), f) e g).
Le strutture sanitarie autorizzate all’esercizio devono inviare con cadenza quinquennale al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 6 della L.R. 16/03/2000 n. 20.
I soggetti autorizzati alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie ai sensi dell’art. 7, terminati i lavori e comunque prima dell’utilizzo delle medesime, debbono richiedere al Comune il rilascio del certificato di agibilità e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
La domanda, redatta sul modulo di cui all’art. 6 c. 3, contiene le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti la conformità dell’opera al progetto approvato ai sensi dell’art. 7, il possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 6 nonché il nome e i titoli accademici posseduti dal direttore sanitario responsabile dell’attività.
I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività sanitaria inviano con cadenza quinquennale al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 6.

Disciplina SanzionatoriaNel caso di violazione delle norme della presente legge o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante opportuni ed idonei interventi, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.
Il Comune qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui sopra o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
La riapertura deve essere appositamente autorizzata.
Nel caso di gravi o ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione stessa.
L’esercizio dell’attività sanitaria senza l’autorizzazione prescritta comporta l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di lire 3 milioni e un massimo di lire 18 milioni nonché il divieto di esercizio della medesima attività sanitaria per un anno.
Nel caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture sanitarie senza autorizzazione il Comune ne dispone l’immediata chiusura.

Normativa di RiferimentoL.R. 16/03/2000 n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
D.G.R. Marche 24/10/2000 n. 2200 (L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie)
D.G.R. Marche 10/07/2001 n. 1579 (L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie – modifiche della D.G.R. 2200/2000)

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