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Operatori di tatuaggi e piercing
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Ufficio | Sportello Unico Attività Produttive |
Descrizione | IN EVIDENZA Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del R.R. 09/05/2016 n. 2 (10/06/2016), gli operatori che esercitano l’attività di tatuaggio e piercing alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento presentano al SUAP competente per territorio apposita SCIA in cui sono indicati i nominativi dei responsabili tecnici.
Le imprese che alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento Regionale non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 c. 3 let. a) (Il locale deve avere una superficie di almeno 9 metri quadrati per la prima postazione di lavoro e di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore postazione. Nel caso di più postazioni, gli spazi per ciascun operatore possono essere separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili), sono tenute ad adeguarsi entro un anno dalla data suddetta (10/06/2016). Se le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici non permettono tale adeguamento, è consentita la riduzione della superficie della prima postazione a 6 metri quadrati.
Per tatuaggio, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 18/11/2013 n. 38, si intende “la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni” mentre per piercing si intende “il trattamento finalizzato all’inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo”. Ex art. 3 L.R. 38/2013, le attività di tatuaggio e piercing sono svolte mediante tecniche manuali nonché con l’applicazione dei prodotti cosmetici nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell’art. 7 L.R. 38/2013, “chiunque esercita le attività di operatore di tatuaggio e piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) si iscrive all’albo provinciale delle imprese artigiane”. L’esercizio dell’attività di operatore di tatuaggi e piercing presuppone la partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento predisposti nell’ambito della normativa di formazione della Regione Marche o comunque il possesso di idonei requisiti professionali in materia (art. 8 L.R. 38/2013). |
| Modalità di Presentazione | L'esercizioe dell’attività di operatore di tatuaggi e piercing è soggetto a SCIA (ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e dell’art. 7 L.R. 38/2013) da presentarsi al Comune nel cui territorio viene svolta l’attività. Copia della stessa è esposta nel locale destinato dell’attività. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modulo riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. |
| Disciplina Sanzionatoria | La vigilanza ed il controllo sul rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 38/2013 e dai Regolamenti regionali e comunali in materia spetta al Comune. In particolare, ai sensi dell’art. 11 L.R. 38/2013: “Chiunque eserciti l’attività in assenza della segnalazione di cui all’articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. Chiunque eserciti l’attività senza aver effettuato i percorsi formativi e gli aggiornamenti, di cui all’articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. Chiunque eserciti l’attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale indicato all’articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000. Chiunque non rispetti i divieti di cui all’articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il Comune dispone la chiusura dell’attività.” Il controllo sul rispetto dei requisiti igienici e sanitari spetta all’ASUR, che indica al trasgressore gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie l’ASUR propone al Comune di sospendere l’attività. |
| Normativa di Riferimento | L.R. 18/11/2013 n. 38 (Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing) Circolare del Ministero della Sanità 16/07/1998 n. 2.8/633 (Linee guida del Ministero della Salute per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza) Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di estetista e affini approvato con D.C.C. del 19/04/2005 n. 28 |
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Allegati |  | PROCURA - Procura speciale per la firma e la trasmissione delle pratiche SUAP | |
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