Prevenzione incendi

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneIl D.P.R. 01/08/2011 n. 151 (Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio), in vigore dal 7ottobre 2001, ha introdotto rilevanti novità nel campo della prevenzione incendi.
La normativa è ispirata a rendere più snella e veloce l’azione amministrativa, per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle piccole e medie imprese e rendere più efficace l’azione di controllo dei Comandi VVF: concentrando le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato.
Mentre le n. 97 attività indicate nel D.M. 16/02/1982 erano trattate tutte allo stesso modo, il D.P.R. n. 151/2011 individua n. 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi,distinguendole in tre categorie:
• “A”: attività semplici (dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente);
• “B”: attività mediamente complesse (presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”);
• “C”: attività complesse (attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”).
Le 80 attività dettagliate nell’Allegato I sono assoggettate ad una distinta disciplina in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, in attuazione del principio di proporzionalità.
Le restanti 17 attività industriali a rischio di incidente rilevante sono invece escluse dalla normativa semplificata e rimangono soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto legislativo 17/08/1999 n. 334.

Le novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 possono essere così sintetizzate:
• per l’avvio delle attività di categoria A, è eliminato il parere di conformità sul progetto; si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), cui viene allegato il progetto, corredata di asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nelle normative di settore;
• per le attività di categoria B e C, l’approvazione preventiva del progetto rimane obbligatoria e pertanto occorre attendere il parere favorevole dei Vigili del Fuoco per poter realizzare le opere; per l’avvio dell’attività ad opera realizzata si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);
• per le attività di categoria A e B sono previsti controlli con sopralluogo a campione, mentre per le attività di categoria C i controlli sono espletati sempre;
• in fase di progettazione preliminare è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF un “Nulla Osta di Fattibilità” sul progetto;
• durante l’esecuzione dei lavori è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF “Verifiche in corso d’opera” in modo da valutare nel corso dei lavori eventuali problematiche antincendio;
• per le attività di categoria A e B il sopralluogo dei VV.F. non è obbligatorio e, se effettuato, viene rilasciato su richiesta un “Verbale di visita tecnica”;
• per le attività di categoria C il sopralluogo dei VV.F. è obbligatorio e, successivamente all’esito positivo, viene rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”, che non costituisce provvedimento, ma solo risultato del controllo e non ha limiti temporali.

Il nuovo decreto sostituisce il D.M. 4 maggio 1998 recante (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenute delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco), che regolava la materia ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 37/1998).

Modalità di PresentazioneIl Decreto Ministeriale 07/08/2012, in vigore dal 27 novembre 2012, disciplina le modalità di presentazione delle istanze (o meglio, delle SCIA), relative ai procedimenti di prevenzione incendi, anche attraverso il SUAP, stabilendo in modo preciso e dettagliato i contenuti delle singole istanze e gli allegati da presentare.
Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011 n. 151, rientranti nell’ambito del SUAP (cioè quelle riguardanti gli edifici/unità immobiliari relativi a servizi – cura della persona, della casa, dei beni, degli edifici produttivi, offerta di servizi vari – alberghiera, direzionale (ricreativa, sanitaria e assistenziale, istruzione, ricerca tecnico scientifica), commerciale al dettaglio e ingrosso, trasporto di persone e merci, artigianale, industriale, agricola – agricola produttiva, ricettiva, artigianale, commerciale, allevamenti, NON residenza agricola –), sono presentate allo stesso, che provvede a trasmetterle al Comando, con le modalità previste dal D.P.R. 07/08/2010 n. 160 e dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 01/08/2011 n. 151 non rientranti nell’ambito del SUAP sono trasmesse al Comando con le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

È necessario allegare copia ricevuta versamento diritti di istruttoria mediante accreditamento presso le seguenti coordinate bancarie IT83H0605569131000000009564 con causale “Diritti di istruttoria SUAP” o pagamento in contanti presso lo sportello URP (1esimo piano palazzo comunale, lu-mer-ve 10-15:30, ma-gio 10-19, sa 9-13).

Normativa di RiferimentoD.P.R. 01/08/2011 n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
D.M. 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1esimo agosto 2011, n. 151)

CollegamentoPer scaricare la modulistica di cui sopra consultare le seguenti pagine:

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/macerata/viewPage.aspx?s=222&p=24766

http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737

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