Taxi e Noleggio con conducente (NCC) fino a 9 posti

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneSono autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Gli autoservizi pubblici non di linea si differenziano in:
a) servizio di taxi con autovettura (veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente), motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
b) servizio di noleggio con conducente di autovettura (veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente), motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed ha le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge ad una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) le tariffe e le modalità del servizio sono determinate dai Comuni con proprio regolamento.
La prestazione del servizio è obbligatoria all’interno del territorio comunale o nell’area comprensoriale definita dai Comuni interessati mediante la stipula di apposita convenzione. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.
Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. L’esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine ed una targa con la scritta in nero ''servizio pubblico''; del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.
La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, deve essere bianca; i veicoli di nuova immatricolazione inoltre dovranno essere muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati da decreto del Ministro dei trasporti.
Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

Per il servizio di noleggio con conducente, i Comuni determinano una tariffa chilometrica minima e massima; in ogni caso, il corrispettivo del trasporto viene direttamente concordato tra l’utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane;
b) associarsi in cooperative operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi.
In tali casi, è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti organismi, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Il servizio di noleggio con conducente si rivolge agli utenti che richiedono al vettore una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta ''noleggio'' e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo; i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati da decreto del Ministro dei trasporti.
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

I requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di taxi e noleggio con conducente sono:
¿ requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia;
requisiti morali di cui all’art. 11 del Regolamento Comunale per il servizio di taxi e di noleggio veicoli con conducente approvato con D.C.C. del 28/09/2001 n. 60
¿ iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 e di cui all’art. 3 della L.R. 06/04/1998 n. 10.

Quanto ai requisiti oggettivi dei locali, invece, solo per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.

I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
L’avere esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

La licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.
Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di taxi e noleggio con conducente è sottoposto a procedimento autorizzatorio. Le autorizzazioni per il servizi di noleggio con conducente e le licenze per il servizio di taxi sono a numero chiuso, determinato nel Regolamento comunale; possono essere assegnate solo a seguito di approvazione di apposito bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
È necessario pertanto consultare il Regolamento comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea emanato dal Comune presso il quale l’operatore intende iniziare l’attività e verificare la presenza di bandi attivi di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni e licenze.
L’esercizio dell’attività è soggetto a richiesta di autorizzazione al SUAP del Comune in cui si intende avviare l’attività. I termini per il rilascio del provvedimento sono fissati dal bando di concorso.
Gli estremi dell’autorizzazione vengono comunicati agli Enti terzi, per quanto di rispettiva competenza.
L’autorizzazione o la licenza possono essere trasferite su richiesta del subentrante a persona iscritta al ruolo ed in possesso dei requisiti necessari.
Allo scadere di ogni anno dalla data del rilascio di ciascuna autorizzazione o licenza, il titolare è tenuto a presentare una dichiarazione di prosecuzione dell’attività e il Comune procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale e professionale.

Disciplina SanzionatoriaL’esercizio del servizio senza autorizzazione o licenza è punito ai sensi delle specifiche disposizioni sulla circolazione stradale contenute nel C.d.S. Per le infrazioni non rientranti nella disciplina del C.d.S. si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 della L.R. 10/98.
Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo, previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.
I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento e nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689.
Il Comune decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C. e il Servizio Trasporti della Giunta Regione Marche.

Il Dirigente diffida il titolare della licenza o dell’autorizzazione, quando lo stesso o un suo sostituto:
- non conservi nell’autoveicolo i documenti che ne legittimano l’attività;
- non eserciti con regolarità il servizio;
- non presenti l’autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall’Amministrazione comunale;
- muti l’indirizzo della rimessa e della sede, nell’ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste di seguito.

Il Dirigente sospende la licenza o l’autorizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi, nei seguenti casi:
- violazione delle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- violazione, per tre volte nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10/98;
- utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- fermo dell’autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
Il dirigente determina il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva.

Il dirigente dispone la revoca della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all’ufficio competente alla tenuta del ruolo:
- quando, in capo al titolare della licenza o dell’autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dal D.M. 448/91, relativo all’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione, di cui al precedente articolo;
- quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute nell’art. 9 della L. 21/92;
- quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudica il regolare svolgimento del servizio;
- quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Il Dirigente dispone la decadenza della licenza o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
- per morte del titolare della licenza o dell’autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall’art. 9 c. 2 della L. 21/92;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
- per mancato e non giustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Normativa di RiferimentoLegge 15/01/1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
L.R. 06/04/1998 n. 10 (Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente)
Regolamento comunale per il servizio di taxi e di noleggio veicoli con conducente approvato con D.C.C. del 28/09/2001 n. 60

Allegati
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