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Imprenditore agricolo – Qualifica professionale

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneAi sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99 e della D.G.R. Marche 16/02/2005 n. 276, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per il calcolo dei requisiti di reddito e tempo si faccia riferimento alla D.G.R. 276/2005. La stessa D.G.R. 276/2005 prevede che l’imprenditore agricolo professionale possieda adeguate competenze e conoscenze professionali.
Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) riportano l’indicazione “società agricola” nella denominazione o ragione sociale.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società.
Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui sopra, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento,
salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

Ai sensi dell’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Per giovane imprenditore agricolo professionale si intende quell’imprenditore che:
¿ al momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni;
¿ si impegna a costituire una valida azienda agricola, a condurla per almeno cinque anni ed a conseguire entro tre anni la qualifica di IAP.
Al giovane imprenditore agricolo professionale, quando ne sussistono le condizioni, viene rilasciato un attestato provvisorio di “imprenditore agricolo professionale” che, nel periodo di validità e salvo conferma, è equiparato a tutti gli effetti al certificato definitivo.
Tale certificato è rilasciato sulla base dell’impegno a formare ed a condurre per almeno cinque anni un’azienda economicamente valida, ad aprire la posizione IVA non oltre novanta giorni dal rilascio dell’attestato provvisorio ed a conseguire il requisito di IAP entro tre anni, a far conto della medesima data di rilascio dell’attestato.
Rientra nella medesima casistica di giovane imprenditore anche il giovane che già possiede o ha in godimento un’azienda e che, possedendo il requisito dell’età, assume il medesimo impegno.
Ai fini della presente disposizione si intende per azienda economicamente valida quella che è in grado di produrre, sulla base del bilancio di previsione calcolato ai prezzi correnti, un reddito netto aziendale soglia pari al 40% del Reddito medio da lavoro extragricolo (fissato annualmente dall’ISTAT) e che richiede un impegno di lavoro dell’imprenditore pari ad almeno 1000 ore annue.
Il limite soglia viene ridotto al 20% del Reddito medio da lavoro extragricolo per le aziende ricadenti nelle zone montane e svantaggiate, come individuato al punto A) della D.G.R. Marche 16/02/2005 n. 276 (in questo caso però resta invariato il limite di 1000 ore annue di impegno di lavoro).
Il giovane imprenditore è tenuto:
¿ ad aprire, entro novanta giorni dal rilasci dell’attestato provvisorio, una regolare posizione IVA e ad iscriversi nel Registro Imprese della CCIAA;
¿ a produrre al Comune competente, entro e non oltre il terzo anno dal rilascio dell’attestato provvisorio, al documentazione atta a dimostrare il conseguimento definitivo dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di IAP. Si evidenzia che tale impegno è totalmente a suo carico e va assolto, pena la decadenza dei benefici acquisiti in virtù dell’attestato provvisorio, senza che vi sia alcuna formale richiesta o sollecito da parte dell’Ente competente;
¿ a condurre l’azienda formata per almeno cinque anni.
L’attestato provvisorio è equiparato al requisito IAP per tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, salvo conferma entro il termine previsto.

Modalità di PresentazioneL’imprenditore agricolo o il legale rappresentante della società che intende richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP deve presentare richiesta al Comune ove l’imprenditore è residente, ha sede legale la società ovvero l’imprenditore residente fuori regione o la società con sede legale extraregione, ha oltre il cinquanta per cento della superficie aziendale e la sede operativa.
L’attestato di riconoscimento del requisito di IAP ha validità temporale di 365 giorni dalla data di rilascio. Il riconoscimento del requisito di IAP ha valore dichiarativo e non costitutivo per cui, al variare delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della qualifica, il titolo di IAP si considera decaduto di diritto, anche senza formale provvedimento di revoca da parte della PA. L’imprenditore è tenuto a segnalare all’Amministrazione che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche alle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della qualifica.

Al giovane imprenditore agricolo professionale, quando ne sussistono le condizioni, viene rilasciato un attestato provvisorio di “imprenditore agricolo professionale” che, nel periodo di validità e salvo conferma, è equiparato a tutti gli effetti al certificato definitivo.

Normativa di RiferimentoArt. 2135 c.c.
D.Lgs. 29/03/2004 n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1 c. 2 lett. d), f), g), l), ee) della Legge 07/03/2003 n. 38)
D.G.R. Marche 16/02/2005 n. 276 (D.Lgs. 99/2004 Linee di indirizzo e criteri generali di riferimento per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale)

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