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Bed&Breakfast (B&B) – Offerta del servizio di alloggio e prima colazione

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneIl Bed&Breakfast (B&B) consiste nell’offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.
L’attività può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite.
Per lo svolgimento dell’attività ci si avvale della normale organizzazione familiare.
I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale.
Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell’idoneità all’esercizio dell’attività.
Per l’esercitano dell’attività devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l’uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
L’esercizio dell’attività non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l’attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
L’esercizio dell’attività di B&B non costituisce attività d’impresa.

Modalità di PresentazioneLo svolgimento dell’attività di offerta del servizio di pernottamento e prima colazione è subordinata alla presentazione di una SCIA (ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990) da presentarsi al Comune nel cui territorio viene svolta l’attività.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente.
La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modulo riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Nella SCIA è indicato il periodo in cui l’attività non è esercitata.
Entro il 1esimo ottobre di ogni anno o comunque all’atto dell’inizio dell’attività, va presentata apposita comunicazione relativa ai prezzi minimi e massimi praticati.

Disciplina SanzionatoriaChiunque eserciti l’attività di B&B senza aver inoltrato la comunicazione al Comune, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 100,00 a € 300,00; chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si può procedere inoltre alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sessanta giorni e, nei casi più gravi, al divieto di prosecuzione dell’attività.

Normativa di RiferimentoL.R. 11/07/2006 n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
D.G.R. Marche 19/04/2007 n. 378 (Requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast – Art. 34 L.R. n. 9/2006)

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