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Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (L.R. 20/2002)

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneLe strutture di cui alla L.R. 20/2002 sono gestite dai soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e sono rivolte a:
a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie;
b) disabili, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
c) anziani, per interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, finalizzati al mantenimento ed al recupero della capacità di autonomia della persona e al sostegno delle famiglie;
d) persone con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Le strutture sono articolate per tipologie funzionali in relazione alla natura del bisogno, all’intensità assistenziale ed alla complessità dell’intervento e vengono distinte come di seguito.
Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori: comunità familiare;
b) strutture per disabili: comunità alloggio;
c) strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.
Le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:
a) strutture per minori:comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio per adolescenti;
b) strutture per disabili:comunità socio-educativa-riabilitativa;
c) strutture per anziani:casa di riposo;
d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.
Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:
a) strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno socio-educativo-riabilitativo;
b) strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno.

La comunità familiare di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 20/2002, è una struttura educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.
La comunità educativa di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. 20/2002, è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.
La comunità di pronta accoglienza di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.
La comunità alloggio per adolescenti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di referenti adulti.

La comunità alloggio di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2002, è una struttura residenziale parzialmente autogestita destinata a soggetti maggiorenni in condizioni di disabilità, privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.
La comunità socio-educativa-riabilitativa di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

La residenza protetta di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) della L.R. 20/2002, è una struttura residenziale destinata a persone, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

Il centro diurno socio-educativo-riabilitativo di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) della L.R. 20/2002, è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizioni di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

La comunità alloggio di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2002, è una struttura residenziale, totalmente o parzialmente autogestita, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che scelgono una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.
La casa albergo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti, costituita di spazi abitativi individuali o familiari di varia tipologia e di servizi collettivi a disposizione di chi li richiede.
La casa di riposo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), è una struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi o che per senilità, per solitudine o altro motivo, richiedono garanzie di protezione nell’arco della giornata e servizi di tipo comunitario e collettivo.

La residenza protetta di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 20/2002, è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

Il centro diurno di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 20/2002, è una struttura a regime semi-residenziale, con un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste.

La comunità alloggio di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d) della L.R. 20/2002, distinta per persone con disturbi mentali, per ex tossicodipendenti, per gestanti o per madri con figli a carico, è un servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente per persone che, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare, necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

La comunità familiare di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che accoglie, in via temporanea o permanente, soggetti svantaggiati, sia minori che adulti, anche con limitata autonomia personale, caratterizzata dalla convivenza continuativa, stabile ed impostata sul modello familiare, con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.

L’alloggio sociale per adulti in difficoltà di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale che offre una risposta, di norma temporanea, alle esigenze abitative e di accoglienza alle persone con difficoltà di carattere sociale, prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Il centro di pronta accoglienza per adulti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario dedicata esclusivamente alle situazioni di emergenza.

Il centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da parte dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa o diurna ai medesimi.

La casa famiglia, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale destinata ad accogliere soggetti temporaneamente o permanentemente privi di sostegno familiare, anche con età e problematiche psico-sociali composite, improntata sul modello familiare e con la presenza stabile di adulti che per scelta svolgono funzioni educative e socio-assistenziali.

La casa di accoglienza per donne di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica o psicologica, con o senza figli, e a donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in una comunità.

Gli Allegati A e B del R.R. 1/2004 stabiliscono rispettivamente le tipologie di servizi offerti dalle varie tipologie di strutture e le funzioni, i profili ed i requisiti del personale addetto nonché i tempi di adeguamento.

Modalità di PresentazioneLa domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di nuove strutture e servizi è presentata, dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi medesimi di cui al presente regolamento, al Comune competente per territorio sulla base del modello di cui all’allegato 1 del Regolamento Regionale 1/2004, stabilito anche ai fini dell’invio dei dati di cui all’articolo 10, comma 1 del R.R.
Per soggetto titolare delle strutture e dei servizi si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo della struttura medesima.
Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l’indicazione della superficie e dell’uso di ogni singolo vano, nonché delle planimetrie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico estensore e dal soggetto titolare;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sottoscritta dal soggetto richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza con indicazione della data di rilascio e dell’autorità amministrativa che ha rilasciato i certificati e gli altri atti amministrativi;
c) scheda relativa alla struttura per la quale si richiede l’autorizzazione, compilata nella colonna riservata alla risposta e firmata in ogni pagina ai sensi del d.p.r. 445/2000, di cui all’allegato A;
d) documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’allegato A contrassegnati con un asterisco;
e) dichiarazione, a firma del soggetto richiedente, attestante la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, con l’indicazione del numero delle ore settimanali di servizio previste e della relativa qualifica professionale;
f) per le società e le associazioni, copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
g) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, ove richiesta ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al R.R., il Comune si avvale di una apposita commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun ambito territoriale e presieduta dal coordinatore dell’ambito medesimo. La commissione è nominata dal Sindaco del Comune capofila per un quinquennio ed è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci dell’ambito, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione, designato dalla competente Zona territoriale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

Il Comune, accertata la regolarità della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al presidente della commissione. La commissione esamina la domanda e provvede alla verifica dei requisiti, eventualmente anche presso la sede della struttura, attivando al suo interno un nucleo di valutazione commisurato alle dimensioni e alla tipologia della struttura da autorizzare. La commissione esprime il proprio parere entro cinquanta giorni dal ricevimento della documentazione.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere della commissione, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Ove sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l’attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità.

Sono soggette ad autorizzazione anche le trasformazioni di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti di strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento.
In quest’ultimo caso, il soggetto titolare presenta apposita domanda al Comune competente per territorio, attestando il possesso dei requisiti per l’autorizzazione e integrando la documentazione già presentata con l’ulteriore documentazione occorrente in base a quanto previsto dall’articolo 4 della L.R. 20/2002.

Il soggetto titolare comunica entro venti giorni, al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, la sospensione o l’interruzione dell’attività.
In caso di sospensione o interruzione superiore a nove mesi, l’autorizzazione è revocata.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti titolari presentano al Comune apposita dichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

Disciplina SanzionatoriaAi sensi dell’articolo 12 della L.R. 20/2002, il Comune e la Regione dispongono verifiche e controlli sulle strutture ed i servizi autorizzati avvalendosi anche della Commissione di cui all’articolo 4, comma 4 del R.R, nonché dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio.
Nel caso in cui sia accertata l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, ovvero la presenza di un numero di ospiti superiore al massimo autorizzato, il Comune diffida il soggetto titolare a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida medesimo. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta.
In caso di mancato adeguamento nel termine, ovvero di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, il Comune sospende, anche parzialmente, l’attività, indicando gli adempimenti da effettuare.
L’autorizzazione decade qualora il soggetto titolare non richieda al Comune, entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate. In caso di decadenza dell’autorizzazione, l’attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 4.
Il Comune provvede alla verifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno dei requisiti o di altre disfunzioni, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.
Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui sopra, ordina la sospensione dell’autorizzazione fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di gravi e ripetute infrazioni alle norme della L.R. 20/2002 e del R.R. 1/2004, nonché nel caso di mancato rispetto delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute disfunzioni, il Comune dispone la revoca dell’autorizzazione.
L’autorizzazione decade nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c) decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo l’esercizio provvisorio degli eredi ai sensi delle disposizioni vigenti.
In caso di gestione senza autorizzazione delle strutture o dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

Normativa di RiferimentoL.R. 06/11/2002 n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclio residenziale e semiresidenziale)
R.R. 08/03/2004 n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale)
Legge 08/11/2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Allegati
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