Procedimento ordinario ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneFuori dei casi disciplinati dal Capo III del D.P.R. 160/2010 (procedimento automatizzato), le istanze per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.
Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
Nei procedimenti di cui al comma 1, l’Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell’articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L’Agenzia fornisce assistenza per l’individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all’esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l’Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Modalità di PresentazioneÈ necessario allegare copia ricevuta versamento diritti di istruttoria mediante accreditamento presso le seguenti coordinate bancarie IT83H0605569131000000009564 con causale “Diritti di istruttoria SUAP” o pagamento in contanti presso lo sportello URP (1esimo piano palazzo comunale, lu-mer-ve 10-15:30, ma-gio 10-19, sa 9-13).

La trasmissione dell’ulteriore documentazione inerente l’istanza va effettuata tramite portale attivando lo stesso procedimento già attivato in precedenza.

Allegati
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