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Acconciatori, estetiste, affitto di poltrona e cabina

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneAi sensi dell’art. 1 della Legge 04/01/1990 n. 1 l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli in estetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla Legge 04/01/1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n. 713. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
L’attività di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria. Per ogni sede dell’impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla Legge 19/01/1955 n. 25 della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
I corsi e l’esame teorico-pratico sono organizzati dalla Regione.
Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge 08/08/1985 n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale. Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e’ subordinato al possesso della qualificazione professionale. L’attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell’esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale in materia.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.
L’art. 8 della Legge 04/01/1990 n. 1 prevede ulteriori casi in cui è possibile acquisire la qualifica professionale di estetista in base alla previdente normativa.

Ai sensi della Legge 17/08/2005 n. 174 l’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. I trattamenti e i servizi di cui sopra possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11/10/1986 n. 713. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni in materia di commercio.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.
Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il
periodo di inserimento e’ ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della Legge 19/01/1955 n. 25 della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
I corsi e l’esame teorico-pratico sono organizzati dalla Regione.
L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.
I barbieri e i parrucchieri nell’esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Con la denominazione di “affitto di poltrona” si vuole fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, a condizione che gli stessi siano conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni statali o regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, con specifico riguardo ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari, verso pagamento di un determinato corrispettivo.
Tenuto conto delle differenti caratteristiche organizzative delle due attività in esame, il contratto può essere denominato come affitto di “poltrona” con riferimento all’attività di acconciatore mentre, riguardo all’attività di estetista, si può denominare come affitto di “cabina”.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di cui alla presente scheda è soggetto a SCIA (ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e dell’art. 7 L.R. 38/2013) da presentarsi al Comune nel cui territorio viene svolta l’attività.
Copia della stessa è esposta nel locale destinato dell’attività.
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente.
La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modulo riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta. La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al Comune, indicando il nominativo e gli estremi dell’abilitazione professionale del responsabile tecnico temporaneamente designato.
La cessazione dell’attività da parte del titolare è comunicata al Comune entro trenta giorni.
Il titolare dell’attività può chiedere al Comune la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per gravi motivi stabiliti dal Comune.

Disciplina SanzionatoriaLe sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle violazioni di seguito riportate nei limiti minimi e massimi rispettivamente indicati:
a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore o della qualifica professionale di estetista: da € 1.000 ad € 5.000;
b) per lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio: da € 500 ad € 1.000;
c) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della SCIA: da € 1.000 ad € 5.000;
e) per l’esercizio dell’attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da € 1.000 ad € 5.000;
f) per la mancata presentazione della SCIA per l’ampliamento dei locali: da € 100 ad € 1.000;
g) per la mancata presentazione della SCIA il trasferimento in altra sede: da € 1.000 ad € 4.000;
h) per la mancata esposizione di copia della SCIA nel locale destinato all’attività: da € 100 ad € 500;
i) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di trasferimento ad altri dell’azienda: da € 100 ad € 1.000;
l) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da € 100 ad € 800;
m) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da € 200 ad € 1.000.
Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 10/08/1998 n. 33.

Normativa di RiferimentoLegge 04/01/1990 n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista)
Legge 17/08/2005 n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore)
L.R. 20/11/2007 n. 17 (Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista)
D.G.R. Marche 19/03/2012 n. 319 (L.R. 17/2007 – art. 2 co. 1 lett. B) – Approvazione del profilo professionale di “Acconciatore” e dei relative standards formativi)
D.G.R. Marche 01/08/2012 n. 1199 (Linee guida condivise tra Regione Marche e Amministrazioni Provinciali per la mesa a regime delle disposizioni di cui alla L.174/2005, alla L.R. 17/2007 e modifiche alla D.G.R. 319/2012 concernente “Approvazione del profilo professionale di “acconciatore” e dei relativi standars formativi”)
Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di estetista e affini approvato con D.C.C. del 19/04/2005 n. 28

Allegati
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