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Commercio di cose antiche e usate

UfficioSportello Unico Attività Produttive
DescrizioneL’attività di commercio di cose antiche e usate, sia aventi valore storico ed artistico che non, è prevista dagli artt. 126 e 128 del R.D. 18/06/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dagli artt. 242 e 247 del R.D. 06/05/1940 n. 635 Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’attività può essere esercitata in sede fissa su area privata (al dettaglio, all’ingrosso o altre forme di vendita) o su area pubblica (previa presentazione di apposita richiesta di autorizzazione/SCIA conformemente alla forma di vendita prescelta – dettaglio, commercio itinerante, etc.). Il titolare deve tenere, conservare ed esibire il registro numerato delle operazioni, come previsto dall’art. 128 T.U.L.P.S. e dall’art. 247 del suo Regolamento di esecuzione. Il Registro deve essere compilato, senza spazi in bianco, con il nome, cognome e domicilio delle persone per le quali sono compiute le operazioni giornaliere, la data dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Modalità di PresentazioneL’esercizio dell’attività di Commercio di cose antiche e usate è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune, L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Normativa di RiferimentoR.D. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
R.D. 06/06/1940 n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

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